Composizione negoziata anche per imprese agricole, esperti senza doppia iscrizione

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Composizione negoziata anche per imprese agricole, esperti senza doppia iscrizione

Per poter accedere alla composizione negoziata della crisi d'impresa non sono richiesti requisiti dimensionali di accesso: essa, infatti, è concepita come strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, società agricole comprese.

Ai fini dell'inserimento nell'elenco degli esperti indipendenti, inoltre, non è necessario essere abilitati sia alla professione di dottore commercialista che a quella forense.

Sono i chiarimenti resi ieri 29 marzo, alla Camera, dalla sottosegretaria alla Giustizia, Anna Macina, in risposta ad un'interrogazione riguardante alcune criticità applicative rilevate in relazione alle disposizioni contenute nel Dl n. 118/2021, con particolare riferimento all'articolo 2, comma primo, e articolo 3, comma terzo.

Alla ministra della Giustizia e al ministro dello Sviluppo economico era stato domandato, in particolare, quali fossero gli orientamenti del Governo in ordine alle richiamate difficoltà applicative e se lo stesso Esecutivo non convenisse nella necessità di assumere iniziative normative volte a chiarire l'esatta interpretazione delle disposizioni in oggetto.

Imprese agricole interessate alla composizione negoziata della crisi d'impresa

La sottosegretaria, partendo dalla prima questione, ha escluso che la disposizione di cui all'articolo 2, comma prima, possa considerarsi "foriera di dubbi interpretativi".

Dalle parole utilizzate nella disposizione in esame "imprenditore commerciale e agricolo" non sembrerebbe infatti possa desumersi la convinzione che per poter accedere alla composizione negoziata si debba essere contemporaneamente imprenditore agricolo e commerciale.

Sono diverse le norme contenute nel decreto legge che presuppongono l'inclusione di ogni tipologia di impresa nell'ambito applicativo della composizione negoziata, tra le quali sono ricordati:

  • gli articoli 8 e 15, sulla possibilità di ottenere la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e sugli obblighi dell'organo di controllo che riguardano più strettamente le società commerciali;
  • l'articolo 11 che, nell'indicare i probabili esiti della composizione negoziata, richiama sia gli istituti della legge fallimentare sia quelli della legge sul sovraindebitamento, utilizzabili dalle imprese agricole oltre che dalle imprese commerciali non fallibili;
  • gli articoli 12 e 14 e 23, contenenti "numerosi riferimenti ed istituti sperimentali applicabili alle imprese commerciali".

Del resto, nell'intenzione del legislatore, per come desumibile nella relazione illustrativa al Dl, la funzione dei nuovi istituti è quella di fornire un supporto rapido ed efficace al maggior numero possibile di imprese in crisi, a prescindere dalla loro natura e dimensione.

In definitiva - ha concluso la sottosegretaria - non sussistono requisiti dimensionali di accesso alla procedura di composizione negoziata che è concepita "come strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole".

Esperti indipendenti: non serve l'iscrizione sia ad albo avvocati che a quello dei commercialisti

Anche con riferimento alla seconda questione, relativa alla formazione dell'elenco degli esperti indipendenti istituiti presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, non appare sussistere, per la sottosegretaria Macina, alcuna criticità interpretativa: invero, non è affatto ricavabile, dal dato testuale della disposizione, la conclusione per la per quale, per essere inserito nell'elenco degli esperti indipendenti, sia necessaria l'iscrizione sia all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sia all'albo degli avvocati.

La norma in esame, difatti, equipara le due categorie, degli avvocati e dei commercialisti, solo ai fini dei requisiti di accesso all'elenco (iscrizione da almeno 5 anni ai rispettivi Albi professionali e possesso di esperienze in materia aziendale), requisiti che le accomunano e le distinguono rispetto ai consulenti del lavoro e ai manager previsti dalla stessa disposizione.

Inoltre, l'interpretazione evocata secondo la quale sarebbe necessaria la doppia iscrizione nei due albi, non solo apparirebbe inusuale nella stessa materia della crisi di impresa, in cui gli incarichi sono affidati ad avvocati o a commercialisti, ma avrebbe anche richiesto disposizioni di maggiore dettaglio e di coordinamento.

E' ricordata, infine, la circolare con cui il ministero della Giustizia ha fornito indicazioni sul requisito delle "precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa" richiesto agli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti e degli avvocati ai fini dell'iscrizione all'elenco degli esperti.

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