Composizione negoziata della crisi: accesso tramite piattaforma telematica

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Il Decreto dirigenziale del ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, contenente le indicazioni operative per accedere al nuovo strumento della composizione negoziata della crisi d'impresa, è stato messo a punto in attuazione del Decreto legge n. 118/2021 e, segnatamente, dell’art. 3, comma 2 e 4 del DL.

Il provvedimento, si rammenta, rinvia al documento elaborato dalla apposita Commissione di studio, il cui recepimento è stato ritenuto opportuno sia in considerazione dell’imminente entrata in vigore della nuova procedura, sia al fine di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese e permettere loro di contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Piattaforma telematica per presentare le domande e gestire le procedure

In attuazione del citato DL, così, il provvedimento definisce il contenuto della piattaforma telematica nazionale di cui all’art. 3 del Decreto legge.

Si tratta di un portale internet - la cui gestione è affidata a Unioncamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti - in cui sono rese disponibili due aree principali:

  • una pubblica, con gli tutti elementi informativi per l’accesso alla composizione negoziata, senza necessità di autenticazione;
  • una riservata ad utenti autorizzati (con diversi livelli di accesso/cassetti informatici), contenente le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e la gestione successiva delle procedure.

Nel portale, sono presenti le funzioni:

  • per la presentazione dell’istanza telematica di nomina dell’esperto (e, a tal fine, è allegato un apposito modello di istanza online - Allegato 2),
  • per l’inserimento dell’accettazione della nomina da parte dell’esperto medesimo;
  • per l’inserimento della relazione finale da parte dell’esperto;
  • per l’inserimento della determinazione del relativo compenso.

Strumenti informatici a disposizione di imprenditori ed esperti 

Nella piattaforma, quindi, sono messi a diposizione degli utenti gli specifici strumenti informatici previsti dall’art. 3, comma 2 del DL, quali:

  • test pratico per la preliminare verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
  • lista di controllo particolareggiata (check list), adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, contenente le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  • protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Il test pratico e le risposte alle domande contenute nella check-list, in primo luogo, sono utili per l’imprenditore che intenda accedere alla composizione negoziata, ai fini della verifica e della messa a punto di un piano di risanamento affidabile.

I due strumenti servono anche anche all’esperto indipendente nell'attività di valutazione preliminare e nell'analisi di coerenza del piano, ossia in alcuni dei primi passaggi che il medesimo è tenuto a seguire secondo il protocollo di conduzione della composizione negoziata della crisi d’impresa, contestualmente disciplinato nel Decreto dirigenziale.

Conduzione della composizione negoziata: protocollo per gli esperti

Oltre alla verifica dell’indipendenza e all’accettazione dell’incarico, l’esperto dovrà poi esaminare, alla luce del piano di risanamento, l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali individuate, tenendo opportunamente conto di quanto riportato nella menzionata check-list.

Se, poi, riterrà concrete le prospettive di risanamento dell’impresa, egli, con l’imprenditore, sarà tenuto a individuare le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative.

L’imprenditore, dal suo canto, potrà individuare le proposte da formulare alle singole parti interessate, avvalendosi liberamente delle indicazioni contenute nell’Allegato 1 al documento.

Per quel che concerne lo svolgimento delle trattative tra imprenditore, creditori e altri soggetti interessati, si prevede che l'esperto le agevoli “al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa, in funzione di consentire all’impresa di rimanere sul mercato”.

Nel documento, viene precisato che il professionista nominato esperto è terzo rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso.

Egli ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi, coadiuvando le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna.

Nelle trattative, dovrà operare in modo professionale, imparziale e indipendente e potrà richiedere, all’imprenditore, ai creditori e alle altre parti interessate, ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento dell’incarico.

Allegati

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