Compravendita immobiliare. Pagamento dilazionato con dati riportati nell’atto

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Nel caso di una compravendita immobiliare che prevede il pagamento dilazionato del prezzo da parte dell’acquirente persona fisica, in un momento successivo alla firma del contratto, l’obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo si considera assolto nel momento in cui sono forniti “in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo” .

Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 53 del 20 maggio 2014, con la quale vengono offerti chiarimenti circa l’applicabilità del meccanismo del “prezzo-valore” di cui all’articolo 1, comma 497, della Legge n. 266/2005.

Meccanismo del prezzo-valore

È da ricordare che il suddetto sistema è applicabile, in via opzionale, per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nel caso di specie di un atto di compravendita immobiliare per il quale i due contraenti stabiliscono che una parte del corrispettivo venga pagato in un momento successivo alla stipula dello stesso.

Gli interrogativi sorti riguardavano l’applicabilità delle disposizioni del Dl 223/2006, che impone alle parti l’obbligo di rendere, all’atto della cessione dell’immobile, dichiarazione sostitutiva di notorietà con indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo, senza le quali il Fisco può assoggettare il valore di trasferimento ad accertamento, negando così l’opzione per il sistema del prezzo-valore.

Con la risoluzione in oggetto si specifica, invece, che se soddisfatta la condizione di indicare analiticamente nell’atto di vendita gli elementi relativi ai pagamenti futuri, il contribuente sarà al riparo non solo dalla sanzione amministrativa, ma anche dalla correlata sanzione impropria, ossia dall’assoggettamento dell’atto di cessione alla procedura di accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro.
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  • ItaliaOggi, p. 32 - Pagamenti, previsioni nell’atto - Rosati

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