Concordato con tassazione

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Nella risoluzione n. 118 di ieri, 29 maggio 2007, l’Agenzia delle Entrate affronta un caso di concordato fallimentare, di una società che assume passività rappresentata dai debiti di un’altra società nei confronti di banche ed altri soggetti. L’Agenzia ha determinato che il valore fiscale delle passività di cui si grava una società in un procedimento di concordato fallimentare equivale all’importo nominale conseguente al programma di riparto stabilito dalla sentenza. I debiti accollati dalla società non possono essere ridotti in quanto la riduzione ottenuta dal cessionario rispetto al loro valore nominale esula dal rapporto tra la società fallita e le banche.

Essendo il valore dell’iscrizione dei crediti verso la società fallita pari al costo sostenuto per la loro acquisizione, al momento della cancellazione per “confusione”, la sopravvenienza attiva, tassabile ai sensi del Tuir, che si concretizzerà, sarà pari alla differenza tra il valore dei debiti verso le banche e l’importo dei crediti acquistati dalle stesse. Non assume rilevanza ai fini della tassazione della sopravvenienza che il debito non sia stato iscritto in bilanci di esercizi precedenti.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 41 – Fallimenti, assuntore senza sconti - Felicioni

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