Concordato preventivo in continuità compatibile con affitto d'azienda

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Concordato preventivo in continuità compatibile con affitto d'azienda

Il concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis della Legge fallimentare è configurabile anche quando l'azienda è già stata affittata o è destinata ad esserlo.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 10988 del 5 aprile 2022, richiamando il principio enunciato in una recente pronuncia, a cui gli Ermellini hanno ritenuto di doversi conformare.

Nella decisione, è stato precisato come risulti del tutto indifferente il fatto che, al momento dell'ammissione alla procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda, l'azienda sia esercitata dal debitore o, come nell'ipotesi dell'affitto, da un terzo.

Difatti, il contratto d'affitto "può costituire uno strumento per giungere alla cessione e al conferimento dell'azienda senza il rischio della perdita dei suoi valori, primo tra tutti l'avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile”.

Ciò, a prescindere se esso rechi o meno l'obbligo dell'affittuario di procedere, poi, all'acquisto dell'azienda.

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