Condominio. La proprietà della canna fumaria dipende dalla destinazione funzionale dell'opera

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 16306 del 2012, hanno rigettato il ricorso presentato da alcuni condomini avverso la decisione con cui le precedenti corti di merito avevano dichiarato che la canna fumaria relativa ad un caminetto istallato "da tempo immemorabile" in un appartamento del condominio e che attraversava la parete condominiale della sovrastante unità immobiliare di proprietà degli stessi, era di esclusiva proprietà del proprietario del primo appartamento. Dalla sentenza impugnata era disceso l’ordine di rimozione di un allaccio operato sulla detta canna fumaria da parte dei condomini ricorrenti.

Secondo la Suprema corte, era da ritenere congrua e corretta la motivazione fornita dai giudici territoriali i quali avevano ritenuto che la questione controversa attenesse, essenzialmente, nello stabilire se la canna fumaria - inserita nell'edificio condominiale – costituisse opera all'esclusivo servizio dell'unità immobiliare dove era sito il caminetto, ovvero di quella dei ricorrenti o se infine la stessa ricadesse nel novero delle cose comuni ai sensi dell'articolo 1117 Codice civile.

In tale contesto era stato rilevato che il "titolo" attributivo dell'esclusiva proprietà della canna fumaria in capo al condomino proprietario dell’appartamento in cui era istallato il camino andava ricercato nella destinazione funzionale dell'opera predetta all'esclusivo servizio di tale appartamento. Per la Corte, in definitiva, “una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l'appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione".
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