Congedo di paternità obbligatorio ai genitori intenzionali: chiarimenti Inps
Pubblicato il 06 novembre 2025
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Il messaggio Inps n. 3322 del 5 novembre 2025 introduce un chiarimento rilevante in materia di congedo di paternità obbligatorio, a seguito della sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2025.
Con tale pronuncia, infatti, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 27 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non riconosceva il diritto al congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti entrambe genitori nei registri dello stato civile.
La decisione della Corte rappresenta dunqueun passaggio fondamentale nel processo di parificazione dei diritti genitoriali, riconoscendo pari dignità e tutela a entrambe le figure genitoriali nelle coppie omogenitoriali femminili.
Di conseguenza, l’Inps ha adeguato la propria prassi amministrativa precisando che dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza il diritto al congedo di paternità obbligatorio spetta anche alla lavoratrice che, pur non essendo madre biologica, è genitore intenzionale riconosciuto civilmente come tale.
Secondo quanto riportato nel messaggio, la cessazione degli effetti della norma dichiarata incostituzionale produce effetti immediati e si estende a tutti i rapporti non ancora esauriti o definiti alla data della pubblicazione della sentenza; ciò significa che il nuovo orientamento trova applicazione non solo per le situazioni future, ma anche per quelle in corso, nelle quali il diritto al congedo non era stato precedentemente riconosciuto.
Un aspetto di rilievo chiarito dall’Inps riguarda la gestione delle fruizioni di congedo di paternità obbligatorio antecedenti al 24 luglio 2025 (data immediatamente successiva alla pubblicazione della sentenza): l’Istituto precisa che tali fruizioni, se effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti all’epoca e in conformità all’articolo 27 bis del D.Lgs. n. 151/2001, non possono essere considerate indebite.
In altre parole, le lavoratrici che hanno beneficiato del congedo di paternità obbligatorio prima della dichiarazione di incostituzionalità non saranno tenute a restituire le somme percepite, poiché hanno agito secondo la normativa allora vigente.
L’Inps ha inoltre fornito istruzioni operative in merito al riesame delle domande di congedo di paternità obbligatorio presentate dalle lavoratrici genitori intenzionali.
Tali richieste, relative a periodi precedenti al 24 luglio 2025, dovranno essere riesaminate dalle strutture territoriali dell’Istituto su istanza di parte, nel rispetto dei termini di legge. In particolare, il messaggio richiama il termine di prescrizione annuale previsto dall’articolo 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e il termine di decadenza annuale stabilito dall’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, già richiamati nel precedente messaggio Inps n. 4301 del 17 dicembre 2024.
L’intervento dell’Inps, in linea con la pronuncia della Corte Costituzionale, contribuisce a rafforzare il principio di uguaglianza e non discriminazione tra le diverse forme di genitorialità, riconoscendo che il diritto al congedo parentale deve essere garantito indipendentemente dal genere o dall’orientamento sessuale dei genitori. Inoltre, la nuova interpretazione normativa consolida l’approccio dell’Istituto in materia di inclusione e tutela della famiglia, adeguandosi ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e costituzionali in tema di diritti civili.
Ma vediamo nel dettaglio.
Decorrenza degli effetti della pronuncia costituzionale
L’Inps chiarisce che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2025 decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 23 luglio 2025.
Di conseguenza, la norma - nella parte ritenuta incostituzionale - cessa di produrre effetti dal 24 luglio 2025.
L’estensione del diritto non ha valore peraltro solo per il futuro, ma si applica anche a tutti i rapporti non ancora esauriti o definiti alla data di pubblicazione della sentenza.
Per “rapporti non esauriti” si intendono, ad esempio:
- procedimenti amministrativi o giudiziali in corso relativi al riconoscimento del congedo;
- domande già presentate e non ancora definite;
- periodi di congedo non ancora fruiti ma spettanti in base al nuovo assetto normativo.
L’applicazione retroattiva della pronuncia costituzionale in tali casi è giustificata dal principio di eguaglianza sostanziale e dalla necessità di garantire parità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori in situazioni analoghe.
Fruizioni di congedo antecedenti al 24 luglio 2025
Un aspetto centrale del messaggio Inps riguarda la gestione delle fruizioni di congedo di paternità obbligatorio avvenute prima del 24 luglio 2025.
L’Istituto precisa che non possono essere considerate indebite le fruizioni effettuate da lavoratrici genitori intenzionali prima di tale data, purché nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento.
In altre parole, le lavoratrici che hanno usufruito del congedo in base all’interpretazione allora applicabile, e nel rispetto dell’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, non sono tenute a restituire le indennità percepite.
L’Inps ribadisce che la dichiarazione di incostituzionalità produce effetti ex nunc, ossia dal momento della pubblicazione della sentenza, senza incidere retroattivamente sui rapporti già conclusi o definitivamente esauriti.
Modalità di riesame e competenze delle strutture territoriali
Un altro elemento essenziale del messaggio n. 3322/2025 riguarda le modalità operative di riesame delle domande di congedo presentate dalle lavoratrici interessate.
L’Inps a tale riguardo stabilisce che le istanze di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto, già presentate da lavoratrici genitori intenzionali per periodi antecedenti al 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle strutture territoriali dell’Istituto, ma solo su richiesta dell’interessata.
L’istanza di riesame deve essere presentata alla sede Inps competente per territorio, che provvederà a verificare:
- la sussistenza del diritto in base alla nuova interpretazione della norma;
- la conformità della domanda originaria alle disposizioni di legge;
- la tempestività della richiesta rispetto ai termini di prescrizione e decadenza.
Il riesame potrà comportare il riconoscimento del diritto al congedo e il pagamento diretto dell’indennità, se spettante, secondo le regole previste dal decreto legislativo n. 151/2001 e dalle circolari applicative vigenti.
Termini di prescrizione e decadenza
Nel messaggio n. 3322/2025, l’Inps richiama inoltre i termini temporali entro cui è possibile presentare l’istanza di riesame.
In particolare:
- si applica il termine di prescrizione annuale previsto dall’articolo 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, secondo cui i crediti derivanti da prestazioni previdenziali si prescrivono in un anno, salvo cause di sospensione o interruzione;
- è altresì previsto il termine di decadenza annuale stabilito dall’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, che impone la presentazione della domanda di prestazione o del ricorso entro un anno dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
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