Consulta: legittime le norme sulla mancata comunicazione dei dati del trasgressore

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La Consulta, con ordinanza n. 286 del 28 luglio scorso, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Recanati con riferimento agli articoli 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del Codice della strada per asserita violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione. Le disposizioni controverse sono quelle che prescrivono al proprietario del veicolo di comunicare le generalità del trasgressore e, in particolare, l'irrogazione di una elevata sanzione per chi ometta, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. 

In particolare, il giudice marchigiano ha lamentato che le norme contestate fossero contrarie al principio di ragionevolezza, non comprendendosi perché la sanzione andasse applicata ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l’illecito; inoltre sarebbe stato ravvisabile anche un contrasto con l’articolo 27, primo comma, della Costituzione, trattandosi di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, nonché con l’articolo 24, secondo comma perché “l’imposizione al proprietario dell’obbligo di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, risolvendosi in una violazione del diritto “al silenzio””

La Consulta, per contro, non ha ritenuto fondate tali questioni ed ha precisato che le attuali disposizioni consentono di “ discernere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l’invito “a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”, da quello di colui che “presentandosi o scrivendo”, adduca invece l’esistenza di motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione di tali dati”. E' infatti riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi dalla responsabilità, dimostrando l’impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella “negativa”; e l'idoneità o meno della giustificazione ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante – conclude la Corte - “dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio”.
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