Conti correnti più garantiti

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L’articolo 35, comma 12, del Dl 223/2006, recita che i professionisti: “sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese”. del 2005 aveva esteso anche ai professionisti la presunzione per cui se non viene indicato il soggetto beneficiario di un prelevamento nell’ambito dei rapporti con gli operatori finanziari - e sempre che non risulti dalla scritture contabili - il prelievo si intende come compenso, non solo come ricavo (per gli imprenditori). La circolare 28/E prende posizione su questo argomento, affermando che i professionisti non devono fornire la prova che i prelevamenti non hanno avuto incidenza ai fini del reddito in relazione “a prelievi che, avuto riguardo all’entità del relativo importo e alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotti nella gestione extra-professionale” (ossia alle esigenze personali). I conti correnti dei professionisti, dunque, possono anche non essere “dedicati” esclusivamente all’attività di lavoro autonomo, ma riguardare esigenze personali che sfuggono alla presunzione “prelevamenti uguale compensi”.

 

La circolare 28 risolve, in via interpretativa, anche un problema che rischiava di togliere significato alla disciplina delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione delle auto da parte dei professionisti: mancando nell’articolo 54, comma 1-bis, di nuova introduzione, qualunque indicazione in merito ed essendo il comma 2 dell’articolo 164 del Tuir rivolto specificamente alla determinazione del reddito d’impresa, il rischio era che la plusvalenza tassabile in caso di cessione delle autovetture da parte del professionista non potesse che essere minore di quella che si sarebbe determinata nell’ipotesi di analoga cessione da parte delle imprese. Un’insolita integrazione al testo di legge da parte della circolare 28 recupera al buon senso la carenza del testo normativo, affermando che “nell’ipotesi di beni il cui costo non sia integralmente deducibile, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato”. In tal modo viene estesa ai lavoratori autonomi l’analoga modalità di calcolo prevista per le imprese, che permette la corretta determinazione dell’ammontare da far partecipare alla determinazione del reddito di periodo.    

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