Contratti a termine: proroga condizionata

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La regolarità della proroga del contratto di assunzione a tempo determinato – almeno per i rapporti stipulati con la disciplina precedente al decreto legislativo n. 368/2001, che é la legge numero 230 del 1962 - dipende dalla sussistenza di una doppia condizione: stessa attività ed esigenze non preventivabili. E’ quanto precisa la decisione di Cassazione numero 9993/08, depositata il 16 aprile. In base all’articolo 2 della norma citata, “la legittimità della proroga del termine apposto al contratto di lavoro è pertanto subordinata al concorrere di due condizione, tra di loro connesse, costituite dall’identità dell’attività lavorativa rispetto a quella per la quale il contratto è stato stipulato e dalla ricorrenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, comunque diverse da quelle che costituivano la ragione dell’iniziale contratto”.
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