Contratti di prossimità, limitati ma legittimi

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2012 depositata il 4 ottobre 2012, conferma la legittimità dell'art. 8 del decreto legge n. 138, del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni in legge n. 148, del 14 settembre 2011.

Il contratto di prossimità può derogare alla disciplina legale e contrattuale collettiva qualora abbia come finalità, tra le altre, la maggiore occupazione, la gestione delle crisi aziendali, l'avvio di nuove attività, l'emersione del lavoro irregolare, e sia applicabile a materie quali i contratti a termine, le partite Iva, gli appalti, la vidosorveglianza, il lavoro a progetto, ecc.

In risposta alla Regione Toscana, che contestava la legittimità dell'art. 8 in quanto lesivo della capacità legislativa regionale in materia di mercato del lavoro, la Corte ha sottolineato come i contratti di prossimità possono intervenire solo in un ambito definito che fa riferimento ad un elenco di materie previsto dall'art. 8, le quali non concernono la legislazione concorrente regionale, ma regole del rapporto individuale di lavoro.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 - Deroghe ai Ccnl, ambito limitato - De Lellis
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 26 - I contratti di prossimità legittimi ma «eccezionali» - Falasca

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