Contratti di solidarietà in luogo della mobilità

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Con il decreto ministeriale 46448/09, il dicastero del Lavoro riporta la "Semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati "contratti di solidarietà"" (“Gazzetta Ufficiale” n. 178 del 3 agosto 2009). Si tratta di una sorta di manuale per la stipula dei contratti di solidarietà difensivi introdotti nel nostro ordinamento dal Dlgs 726/84, convertito dalla Legge n. 863/84.

Il provvedimento disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali (Contratti di Solidarietà), che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.

Possono fare ricorso al CdS tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, tra cui le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia, all’interno di imprese industriali. L’accesso al contratto è consentito se le aziende in oggetto hanno occupato più di 15 lavoratori nel semestre che precede la data di presentazione della domanda, contando anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Il citato requisito occupazionale non vale per le aziende editrici.

Sono escluse dall'applicazione del CdS le imprese che hanno presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge n. 223/91, ovvero sono ammesse ad una procedura concorsuale qualora la continuazione dell'attività non è stata disposta o è cessata.

Scopo del contratto di solidarietà è quello di consentire una riduzione dell’orario di lavoro mantenendo invariati i livelli occupazionali. Per tali ragioni, questi contratti vengono considerati uno strumento alternativo alla mobilità, che permettono nei periodi di difficoltà dell’azienda di superare – nelle attività produttive – il limite di intervento massimo di Cassa integrazione guadagni fissato in 36 mesi nell’arco di un quinquennio.

Il contratto di solidarietà persegue il suo intento quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, calcolata su base settimanale, non supera il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel CdS. Se le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di una minore riduzione di orario, così come già determinata nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso.

Vantaggio del contratto di solidarietà è il pagamento diretto dell’integrazione salariale, da parte dell’Inps, con le stesse modalità previste per la Cigs. In tale caso, l'istanza è contemporaneamente presentata, oltre che al competente ufficio del lavoro, anche al servizio ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti in base alla ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento stesso. L’agevolazione non può durare più di 24 mesi ed è pari al 60% della retribuzione, che sale all’80% per gli anni 2009-2010.

Roberta Moscioni

Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Contratti d solidarietà flessibili Cirioli

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