Contratto di rioccupazione, ok della Commissione UE

Pubblicato il



Contratto di rioccupazione, ok della Commissione UE

Via libera dalla UE al contratto di rioccupazione. Lo comunica sul proprio sito istituzionale la Commissione UE e lo annuncia sul twitter il Ministro del lavoro Andrea Orlando.

Per la piena operatività della misura introdotta, in via sperimentale, dal decreto Sostegni bis si attendono ora le istruzioni INPS.

L’articolo 41 del decreto Sostegni bis (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73), non modificato dal disegno di legge di conversione approvato il 14 luglio dalla Camera, istituisce in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il “contratto di rioccupazione”.

Contratto di rioccupazione: finalità

Il contratto di rioccupazione è un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori in stato di disoccupazione (non anche, per esempio, i lavoratori in cassa integrazione), nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Si definiscono “disoccupati” ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Contratto di rioccupazione: elementi essenziali

Il contratto, stipulato in forma scritta ad probationem, si caratterizza per i seguenti elementi essenziali:

- la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo;

-  la possibilità, per le parti, di recedere dal contratto, al termine del periodo di inserimento (ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile), con preavviso decorrente dal medesimo termine;

- l’applicazione della disciplina ordinaria del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per quanto non espressamente previsto dall’art. 41 del decreto Sostegni bis.

Contratto di rioccupazione: periodo di inserimento e di preavviso

Durante il periodo di inserimento si applica il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Durante il periodo di preavviso al termine del periodo di inserimento continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione. Se le parti non recedono, il contratto si trasforma di diritto in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Contratto di rioccupazione: agevolazioni contributive

La stipula del contratto di rioccupazione comporta il riconoscimento, per un periodo massimo di 6 mesi, dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Considerando la durata semestrale del contratto, l’importo effettivo complessivo concedibile è di 3.000 euro.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo è revocato in caso di:

  • licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento;
  • licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con il medesimo esonero contributivo, effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione.

In tutti questi casi l’INPS procede al recupero del beneficio già fruito.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Lo sgravio contributivo è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente. Viene invece recuperato in caso di cessazione del rapporto al termine del semestre.

Contratto di rioccupazione: limiti e condizioni

Possono stipulare il contratto di rioccupazione e beneficiare delle sue agevolazioni contributive i datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva e fermo restando il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Pertanto:

  • l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, né violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • il datore di lavoro non deve avere sospensioni dal lavoro legate ad una crisi o riorganizzazione aziendale in corso (salvo che l’assunzione riguardi lavoratori impiegati in unità produttive diverse o con livello diverso rispetto a quelli sospesi);
  • il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato nei 6 mesi precedenti da datore di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.

Non possono ricorrere al contratto di rioccupazione i datori di lavoro privati del settore agricolo e del lavoro domestico.

Contratto di rioccupazione: autorizzazione UE

L’operatività delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Con comunicato stampa del 14 luglio 2021, la Commissione ha reso noto di aver approvato la misura da 800 milioni di euro per incentivare l'inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro.

La Commissione, si legge nel comunicato ufficiale, ha constatato che il regime è conforme alle condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo in quanto non supererà l’importo di 1,8 milioni di € per impresa e sarà concesso entro il 31 ottobre 2021.

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito