Contratto di servizio legale esterno: precisazioni sul bollo
Pubblicato il 21 febbraio 2025
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Un Comune, non avendo un ufficio legale interno, si avvale dei servizi di avvocati esterni. L'assegnazione dell'incarico avviene attraverso la firma di un disciplinare che specifica con precisione i compiti e le prestazioni richieste a ciascuna parte.
L'ente solleva una questione riguardante se tale accordo sia assoggettato all'imposta di bollo o se rientri tra le eccezioni di esenzione delineate dall'articolo 25 della Tabella, Allegato B, del DPR n. 642/1972, il quale prevede una completa esclusione dell'imposta per i contratti di lavoro e di impiego, tanto individuali quanto collettivi.
Con risposta n. 40 del 20 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce le necessarie indicazioni.
Normativa sull’imposta di bollo
Si noti che l'imposta di bollo è regolata dal DPR n. 642/1972, il cui articolo 1 stabilisce che sono assoggettati a tale imposta gli atti, i documenti e i registri elencati nella tariffa annessa, contenuta nell'Allegato A del citato decreto. Invece, l'Allegato B elenca gli atti, i documenti e i registri che sono completamente esenti dall'imposta di bollo.
Secondo l'articolo 2 della Tariffa, è previsto un pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro per ogni foglio per le scritture private che includono accordi o dichiarazioni, anche unilaterali, che stabiliscono, modificano, terminano, confermano o attestano relazioni legali di qualsiasi tipo.
L'articolo 25 della Tabella stabilisce una completa esenzione dall'imposta di bollo per i contratti di lavoro e di impiego, sia individuali che collettivi, contratti di affitto di terreni agricoli, contratti di mezzadria e di compartecipazione agraria, in qualunque forma redatti.
Natura del contratto di affidamento dell'incarico di difesa
Stabilito il contesto normativo del tributo, per chiarire il dubbio dell'ente è essenziale definire la natura giuridica del contratto di affidamento per la difesa e il patrocinio, firmato tra professionisti e Comune.
In questo senso, il Consiglio di Stato, con il parere del 3 agosto 2018, n. 2017, fornito in risposta alla richiesta dell'Autorità nazionale anticorruzione riguardante le linee guida per l'assegnazione dei servizi legali, ha indicato che tali servizi possono essere classificati, a seconda delle necessità delle parti, in due tipologie contrattuali specifiche:
- il contratto d'opera intellettuale,
- l'appalto di servizi.
Nel caso del contratto d'opera intellettuale è distintivo il fatto che il professionista svolge l'attività con lavoro principalmente proprio e non strutturato in modalità imprenditoriale. Il predominio del lavoro individuale rispetto all'organizzazione dei mezzi è il motivo dell'intuitus personae che caratterizza il contratto d'opera professionale: il cliente sceglie di affidarsi a quel professionista perché apprezza le sue competenze nell'adempimento del compito.
Ma può essere rilevante anche un contratto di appalto di servizi, che implica che l'appaltatore realizzi il lavoro utilizzando un'organizzazione di risorse necessarie e operando a proprio rischio. Questo avviene quando il cliente desidera un servizio continuativo fornito da uno o più professionisti strutturati, i quali si accordano per gestire l'intero contenzioso del cliente.
Sul punto va anche richiamata la normativa di cui alla Direttiva 2014/24 UE, specificamente l'articolo 10, punti d), i) e ii), e al decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici"), articolo 56, che escludono l'applicazione della normativa specifica sugli appalti pubblici per certi servizi legali chiaramente specificati.
Contratto d’opera professionale senza imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 40 del 20 febbraio 2025, osserva che, date le procedure di assegnazione dell'incarico al professionista, e considerando l'intuitus personae che definisce la relazione, il caso specifico possa essere classificato come un contratto d'opera professionale.
Il predetto contratto, dunque, è esente dall’imposta di bollo in quanto rientra tra i “Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi” di cui all'articolo 25 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972.
A conferma di quanto asserito, viene citata anche una precisazione precedente dettata con risoluzione n. 157/2003, secondo la quale "I contratti temporanei per l'assegnazione di incarichi professionali relativi a consulenze tecniche, scientifiche e fiscali sono esclusi dall'imposta di bollo, come stabilito dall'articolo 25 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972".
Inoltre, l'Amministrazione chiarisce senza riserve che l'esenzione vale anche per i contratti che potrebbero essere classificati come appalti di servizi, poiché le norme del Codice dei contratti pubblici, incluse quelle relative al versamento dell'imposta di bollo, non sarebbero applicate.
In questi casi, continua a essere in vigore l'articolo 25 che esenta completamente dall'imposta di bollo i contratti di lavoro, in qualunque forma essi siano redatti.
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