Contratto inefficace se il titolare non ratifica l’operato del procuratore senza poteri

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La sentenza n. 14168 del 17 giugno scorso della Corte di cassazione conferma l’orientamento già espresso dal consesso medesimo secondo cui, in materia di contratto stipulato con un falsus procurator, il contraente, qualora non vi sia ratifica da parte del titolare del diritto, ha diritto soltanto ad ottenere il risarcimento del danno per aver confidato, incolpevolmente, sui poteri del falso procuratore.

Infatti è pacifico che il contratto concluso dal falso rappresentante non esplica potere nei confronti del titolare del diritto il quale può ratificare l’operato del rappresentante senza poteri; senza la ratifica, però, il contratto è inefficace e non può portare agli effetti stabiliti dal contratto. Pertanto al contraente rimane solo la possibilità di agire per il risarcimento del danno verso chi si è arrogato dei poteri di rappresentanza di cui non era in possesso.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 10 - Falso procuratore? Al contraente solo i danni - Rossi

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