Prescrizione e sanzioni contributive PA: chiarimenti INPS dopo il Milleproroghe
Pubblicato il 09 gennaio 2026
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L'INPS, con il messaggio n. 84 del 9 gennaio 2026, interviene nuovamente sulla disciplina dei termini di prescrizione dei crediti contributivi e sul regime sanzionatorio applicabile alle pubbliche Amministrazioni, dando attuazione alle più recenti modifiche normative introdotte dal decreto Milleproroghe (decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200).
Quadro normativo di riferimento
Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, ricorda l'INPS, interviene sugli articoli 3, commi 10-bis e 10-ter, della legge 8 agosto 1995, n. 335, già oggetto di ripetute proroghe negli anni precedenti, volte a sospendere l’ordinario decorso della prescrizione dei crediti contributivi dovuti dalle pubbliche Amministrazioni.
Come evidenziato dall’Istituto previdenziale nel messaggio n. 84/2026, le nuove disposizioni si pongono in continuità con il quadro normativo vigente, senza introdurre una disciplina del tutto nuova, ma prorogando e ampliando gli effetti di norme già in vigore.
Inapplicabilità dei termini di prescrizione: estensione temporale e ambito oggettivo
L’articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 200/2025, come illustrato dall’INPS, estende dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 i periodi retributivi per i quali opera l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale inapplicabilità viene prorogata fino al 31 dicembre 2026.
Con riferimento alla Gestione separata, l’articolo 1, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 200/2025 differisce al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le pubbliche Amministrazioni devono dichiarare e adempiere agli obblighi contributivi in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.
Ambito soggettivo e tipologie di contribuzione interessate
L’INPS ricorda che, come già precisato nella circolare n. 70/2025, il differimento dei termini di prescrizione si applica:
-
alla contribuzione pensionistica e alla contribuzione per i trattamenti di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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alla contribuzione di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata, per i rapporti instaurati come collaboratori coordinati e continuativi e figure similari, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
Restano salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
Inapplicabilità del regime sanzionatorio
L’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 200/2025 modifica l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, prorogando fino al 31 dicembre 2026 l’inapplicabilità delle sanzioni civili previste dall’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.
Come chiarito dall’INPS nel messaggio n. 84/2026, le pubbliche Amministrazioni che provvederanno entro tale data all’adempimento degli obblighi contributivi – anche in forma rateale – non saranno tenute al pagamento delle sanzioni civili.
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