Controlli sulle imprese: premialità per quelle in regola

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Controlli sulle imprese: premialità per quelle in regola

Profilazione preventiva del rischio, importanza alla certificazione di qualità, premialità per le imprese in regola, sanzioni escluse per errori formali, consultazione del fascicolo d’impresa. Sono i capisaldi dello schema di decreto legislativo – approvato nella seduta del 27 giugno 2023 - relativo alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) che si compone di 18 articoli.

Il testo è la somma delle proposte portate dal Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, del Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

Oggetto del provvedimento è il controllo sulle attività economiche svolto dalle pubbliche amministrazioni. Sono fuori dal perimetro normativo i controlli riguardanti gli incentivi alle imprese comunque denominati, nonché quelli previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Quali controlli sulle attività economiche? Censimento

Recita l’articolo 1 del decreto legislativo che si tratta di controlli, comunque denominati, svolti dalle amministrazioni diretti al rispetto di obblighi e adempimenti che le imprese devono rispettare per lo svolgimento dell’attività economica.

Per garantire la piena conoscenza degli obblighi ai quali le imprese sono tenute nonché per evitare ripetizioni e sovrapposizioni tra diversi soggetti controllori, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, dovrà essere effettuato un censimento degli obblighi e degli adempimenti oggetto di controlli previsti da disposizioni vigenti o da atti amministrativi a contenuto generale.

Valutazione del rischio

Per superare obsoleti paradigmi, viene introdotto il principio di valutazione del rischio: ovvero si afferma che il controllo sulle attività d'impresa deve essere programmato e svolto in funzione della proporzionalità al rischio. Pertanto, deve essere individuato il tipo di rischio connesso a una determinata attività e la valutazione della probabilità che si verifichi un danno all'interesse pubblico tutelato.

Dunque, in base al decreto legislativo, vanno identificati:

  • il settore in cui opera il soggetto controllato;
  • la dimensione dell’attività economica svolta dallo stesso;
  • l’adozione della certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO 31.000, ISO 9001, ISO 14001, UNI ISO 45001:2021 o altra certificazione equivalente emessa da un organismo di certificazione accreditato, incluse le attestazioni di qualità esistenti nell’ambito di specifici settori.

Principio della fiducia

L’articolo 4 del testo si incentra sul principio della fiducia che deve essere alla base dell’attività di controllo. Dunque, il funzionario addetto alla verifica deve comunicare la durata programmata dell’attività; lo svolgimento di questa deve avvenire salvaguardando, per quanto possibile, l’ordinaria attività da parte del soggetto controllato.

Attività di controllo sulle attività economiche: utilizzo dell’AI

E’ ammesso il ricorso per eseguire la verifica, si prevede nel decreto legislativo esaminato, a soluzioni tecnologiche: il riferimento è anche all’intelligenza artificiale.

E’ però necessario che tali soluzioni siano progettate, sviluppate e applicate in coerenza al principio di proporzionalità al rischio e secondo le regole tecniche fissate dall’Agid (Agenda Digitale Italiana).

Premialità alle aziende virtuose

L’operatore economico può chiedere, motivatamente, all’amministrazione di essere controllato al fine di verificare la propria conformità agli obblighi e adempimenti previsti dalla disciplina di riferimento: ciò comporta l’accesso ad un beneficio.

Infatti, se a seguito di un primo controllo, l’impresa risulta in regola rispetto agli adempimenti richiesti, scatta un esonero della durata di sei mesi da ulteriori controlli dello stesso tipo che incidono sul normale esercizio dell’attività.

Errore scusabile

Altro punto fondamentale del testo adottato dal Governo il 27 giugno 2023 è il riconoscimento dell’errore scusabile che si connota nel momento in cui, a seguito del controllo, si rileva la violazione di adempimenti meramente formali che non hanno portato alcun pregiudizio all’interesse pubblico tutelato.

Si versa in tema di errore scusabile solo quando sussiste la buona fede.

NOTA BENE: Se l’impresa provvede alla regolarizzazione non si incorre in sanzioni.

Non rientrano nell’ambito dell’errore scusabile le violazioni del diritto penale e delle norme previste dal diritto dell’Unione europea.

Fascicolo d’impresa

Al fine di svolgere in modo coordinato i controlli, le amministrazioni devono poter accedere a dati e a documenti sull’impresa, anche su attività eseguite da diverse amministrazioni.

Si rende necessario, dunque, l’accesso alle informazioni del fascicolo informatico di impresa in cui sono presenti informazioni e documenti delle attività economiche relative all’attività di vigilanza

Nel fascicolo va inserito anche il periodo di esonero.
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