Cooperazione amministrativa fiscale, recepita la direttiva Dac7

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Cooperazione amministrativa fiscale, recepita la direttiva Dac7

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023 il Decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 che recepisce e attua la direttiva (UE) 2021/514, cosiddetta Dac7, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Con tale provvedimento vengono definite le regole per lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione, tra l’Agenzia delle Entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell’UE oltre che delle giurisdizioni non appartenenti all’Unione europea che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti.

Spetta al MEF con proprio decreto stabilire:

  1. le norme che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforme con riferimento agli accordi qualificanti effettivi;

  2. le modalità e i termini con cui l'Agenzia delle Entrate invia le informazioni alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo.

Direttiva Dac7 contro i fenomeni di evasione/elusione transnazionale

La direttiva Dac7 ha come obiettivo quello di migliorare il quadro normativo in materia di contrasto ai fenomeni di evasione, elusione e frode fiscale.

Essa introduce, infatti, a partire dal 1° gennaio 2023, l'obbligo per i gestori delle piattaforme digitali di comunicare alle amministrazioni fiscali dei Paesi UE (per l'Italia, l'Agenzia delle entrate) i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali nelle operazioni di locazione di immobili, per ricostruirne i volumi d'affari.

NOTA BENE: Lo scopo è di estendere, dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati europei anche al settore dell’economia digitale, prevedendo obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme.

Pertanto, tali soggetti saranno tenuti a raccogliere e verificare le informazioni necessarie sui venditori presenti sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento della propria attività nei confronti dei loro clienti.

ATTENZIONE: I dati oggetto di scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri devono ricomprendere sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate.

Direttiva Dac7, il provvedimento di recepimento in Gazzetta Ufficiale

In primo luogo, la Direttiva obbliga le piattaforme web a comunicare in un paese membro dell'Ue i guadagni raccolti online dagli utenti.

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.

Pertanto, i gestori delle piattaforme hanno l'obbligo di identificare periodicamente, anche tramite soggetti terzi, i venditori, con esclusione di alcune categorie quali, per esempio, quelli per i quali la piattaforma ha intermediato oltre 2.000 o meno di 30 locazioni per corrispettivi totali fino a 2 mila euro.

Le autorità fiscali dei paesi membri dovranno successivamente condividere le informazioni con il paese in cui il venditore detiene la propria residenza.

Un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale.

Individuati i venditori, i loro dati identificativi dovranno essere comunicati all'Agenzia delle entrate, insieme ai corrispettivi percepiti dagli stessi e al numero di operazioni effettuate, distinguendo a seconda che l'attività di vendita riguardi, o meno, la locazione di beni immobili.

Nello specifico, per ogni venditore qualificato che supera le soglie si devono comunicare:

  • l'identificativo del conto finanziario;

  • il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo;

  • ogni stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente;

  • il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre;

  • il numero di attività pertinenti, eventuali diritti, commissioni o imposte, trattenuti o addebitati dalla piattaforma per ogni trimestre.

NOTA BENE: Nel caso di locazione di immobili, è da comunicare l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, il relativo numero di iscrizione al registro catastale, il numero di giorni di locazione.

Direttiva Dac7, obblighi di comunicazione ed esoneri 

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica all'Agenzia delle Entrate le informazioni sui venditori, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. 

Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le medesime informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle entrate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

SCADENZA: La prima comunicazione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2024 sui redditi guadagnati dal 2023, dato che la direttiva è già applicata dal 31 dicembre 2022.

A sua volta l’Agenzia delle entrate invia le informazioni raccolte alle autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonchè, se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

SCADENZA: L'invio delle informazioni di cui sopra avviene entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni è da effettuare entro il 29 febbraio 2024.

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