Corsi equipollenti per la formazione continua: attestazione dell’Ordine

Pubblicato il



Corsi equipollenti per la formazione continua: attestazione dell’Ordine

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili interviene in materia di equipollenza tra la formazione professionale continua e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi, di cui all'art. 4 del decreto 24 settembre 2014, n. 202, con riferimento ai corsi organizzati ed accreditati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento Fpc.

Nel pronto ordini n. 11/2023 pubblicato il 17 febbraio, si afferma come i corsi equipollenti consentono agli iscritti di conseguire i crediti formativi utili per l'iscrizione nel registro dei gestori della crisi.

A tal fine, l’Ordine deve rilasciare ai partecipanti gli attestati contenenti le indicazioni fornite con l’informativa Cndcec n. 31/2018.

Nello specifico, detta informativa elencava gli elementi che deve avere l'attestato rilasciato dall’Ordine e cioè:

  • che il corso ha ad oggetto le materie della crisi d’impresa e del sovraindebitamento;
  • che si tratta di un corso “equipollente” che rispetta i requisiti richiesti dall’articolo 7 del Regolamento Fpc e che consente di assolvere l’obbligo formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all’art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202;
  • il numero di ore di effettiva partecipazione al corso ed il numero di crediti formativi conseguiti.
Inoltre, l’attestato deve essere nominativo.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito