Corte costituzionale: legittimo il divieto di cumulo per Quota 100

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Corte costituzionale: legittimo il divieto di cumulo per Quota 100

E' stata depositata la pronuncia con cui la Consulta ha giudicato legittima la disciplina su quota 100 e divieto di cumulo: cumulabilità della pensione solo con lavoro occasionale fino a 5mila euro, non con lavoro intermittente.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 234 del 24 novembre 2022, ha giudicato non fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, sulla norma di cui all'art. 14, comma 3 del Decreto-legge n. 4/2019 che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata c.d. "quota 100" con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui.

La predetta questione era stata promossa nell’ambito di un giudizio introdotto dal titolare di pensione anticipata “quota 100” che, avendo svolto lavoro di tipo intermittente nel periodo successivo al pensionamento, contestava la pretesa avanzatagli dall’INPS di ripetere i ratei di pensione lui già corrisposti, chiedendo la condanna dell’Istituto a versargli anche i ratei di pensione relativi al periodo successivo.

Il giudice rimettente, in particolare, aveva ritenuto privo di giustificazione il trattamento differenziato esistente con riguardo al divieto di cumulo a seconda che i redditi percepiti dal pensionato derivassero da attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.

La disposizione di riferimento, ciò posto, era stata censurata per violazione dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non dispone identica esenzione anche per i redditi da lavoro dipendente fino a 5mila euro.

La Corte costituzionale, come detto, ha giudicato la predetta questione non fondata.

Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata - si legge nel testo della decisione - "risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all’interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso".

La misura pensionistica in esame ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all’età di 62 anni, con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni.

Non è dunque irragionevole quanto preteso dal legislatore, vale a dire che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per consentire la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.

Tipologie non omogenee, trattamento differenziato legittimo

Per i giudici costituzionali, ciò posto, la differenza tra le tipologie di attività di lavoro in esame si rifletterebbe, coerentemente, sulla diversa disciplina del divieto di cumulo.

Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l’obbligo di contribuzione, lo stesso non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro 5mila euro.

In considerazione della differenza delle situazioni lavorative in raffronto, va escluso che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a “quota 100”, ai redditi da esse derivanti.

Nessuna violazione, dunque, del principio di eguaglianza vista l’assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro esaminate.

La soluzione cui è giunta la Consulta, si rammenta, era già stata anticipata dall'Ufficio stampa della Corte, con comunicato diffuso all'esito della camera di consiglio tenuta l'8 ottobre 2022.

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