Corte diritti dell’uomo: no a limiti temporali per il riconoscimento dello status di figlio

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Gli ordinamenti degli Stati membri Ue non possono prevedere termini di prescrizione rigidi per avviare l’azione per il riconoscimento dello stato di figlio. Sono permessi limiti di tempo alla possibilità di intraprendere l’azione di riconoscimento giudiziale della paternità purchè vi sia una sorta di elasticità nel tenere conto di fattori che possono avere impedito di iniziare l’azione giudiziaria.

Questo, in sintesi, il principio stabilito dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo del 6 luglio 2010, pronunciata contro la Finlandia ma estensibile a tutti gli Stati che pongono limiti temporali al’esercizio dell’azione di riconoscimento giudiziale della paternità. Questi devono ritenersi ammessi per tutelare la certezza dei rapporti con il padre putativo, ma occorre tenere in considerazione il diritto del figlio di conoscere il vero padre. L’applicazione dei limiti di tempo va quindi contemperata con l’analisi del singolo caso concreto.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 12 - Per riconoscere la paternità termini flessibili - Castellaneta

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