Corte UE: l'avvocato associato è indipendente, sì al ricorso
Pubblicato il 09 settembre 2025
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È possibile che un avvocato associato a uno studio legale rappresenti lo studio stesso dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione Europea, come parte non privilegiata, senza che ciò comporti automaticamente una violazione del requisito di indipendenza, a meno che non emergano conflitti di interesse concreti che compromettano la sua imparzialità e capacità di difesa.
L'avvocato associato può rappresentare lo studio davanti agli organi UE
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 4 settembre 2025, causa C-776/22, si è occupata della validità della rappresentanza legale davanti agli organi giurisdizionali dell'Unione, soffermandosi sul concetto di indipendenza degli avvocati che rappresentano una parte in giudizio.
Il caso esaminato
I giudici europei, nel dettaglio, hanno accolto il ricorso promosso da uno studio legale, associazione professionale di diritto italiano, volto all’annullamento di un'ordinanza del Tribunale dell’Unione europea.
Con tale ordinanza, il Tribunale aveva respinto il ricorso dello studio legale, dichiarandolo manifestamente irricevibile. Il ricorso riguardava la decisione dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), in merito a un procedimento di decadenza del marchio avviato dallo studio.
In particolare, lo studio legale aveva chiesto l'annullamento della decisione dell'EUIPO, che aveva parzialmente accolto la richiesta di decadenza del marchio, ma aveva respinto la parte relativa ad alcuni dei servizi per cui il marchio era stato registrato.
Irricevibilità del ricorso: la decisione del Tribunale UE
Il Tribunale UE aveva dichiarato irricevibile il ricorso perché riteneva che la parte ricorrente non avesse rispettato i requisiti di rappresentanza legale previsti dall'articolo 19 dello Statuto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Il ricorso era stato presentato da avvocati che, pur essendo abilitati al patrocinio, erano associati nello stesso studio legale che agiva come ricorrente.
Secondo il Tribunale, questa associazione tra avvocati e studio legale non garantiva l'indipendenza necessaria, violando così le norme relative alla rappresentanza legale dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione Europea.
Il ricorso dello studio legale
Lo studio legale ha sollevato due motivi principali nel suo ricorso davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In primo luogo, ha contestato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso, sostenendo che la rappresentanza legale fosse conforme ai requisiti previsti dall'articolo 19 dello Statuto della Corte.
Il secondo motivo riguarda la presunta violazione del diritto di accesso alla giustizia, in quanto lo studio legale riteneva che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato le circostanze specifiche del caso, in particolare riguardo all'indipendenza degli avvocati coinvolti nella rappresentanza.
La decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, come anticipato, ha accolto il ricorso dello studio legale, annullando l'ordinanza del Tribunale dell'Unione Europea.
La Corte UE ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse commesso un errore giuridico nel dichiarare irricevibile il ricorso, in quanto non aveva correttamente applicato l'articolo 19 dello Statuto della Corte di Giustizia riguardante i requisiti di rappresentanza legale.
Requisiti di rappresentanza legale
L'articolo 19 in parola stabilisce che le parti non privilegiate devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all'accordo SEE. La rappresentanza legale deve garantire che le parti siano assistite da un avvocato indipendente, senza conflitti di interesse o rapporti che possano compromettere la sua imparzialità. Inoltre, una parte non può rappresentarsi da sola, nemmeno se è avvocato, e deve affidarsi a un terzo, che assicuri una difesa corretta e conforme alle normative europee.
Corte UE: requisito di indipendenza non violato
Ebbene, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il fatto che gli avvocati che rappresentano una parte in un procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione Europea siano associati nello stesso studio legale non comporta automaticamente una violazione del requisito di indipendenza.
La Corte ha chiarito, ossia, che la presunzione di indipendenza degli avvocati, come stabilito dalla giurisprudenza, non viene automaticamente invalidata dal fatto che gli avvocati siano soci dello studio che rappresenta la parte.
Questa presunzione di indipendenza può essere rovesciata solo se emergono legami concreti che compromettano la capacità dell'avvocato di svolgere il suo incarico in modo imparziale e nell'interesse esclusivo del cliente.
In altre parole, la semplice appartenenza allo stesso studio non implica automaticamente la mancanza di indipendenza; è necessario che ci siano elementi che dimostrino un conflitto di interesse o un'influenza indebita sulla rappresentanza legale.
Se non vi sono prove concrete di tale compromissione dell'indipendenza, gli avvocati possono essere considerati indipendenti, anche se sono associati allo stesso studio legale.
Subordinazione e indipendenza dell'avvocato
Nella sentenza del 4 settembre, la Corte di Giustizia chiarisce che l'indipendenza dell'avvocato, ai fini della rappresentanza legale, implica l'assenza di un "rapporto di impiego" o di un "vincolo di subordinazione" tra l'avvocato e la parte che rappresenta.
La subordinazione, intesa come un legame di dipendenza lavorativa, sarebbe incompatibile con il requisito di indipendenza, poiché comprometterebbe la capacità dell'avvocato di agire in modo imparziale.
Tuttavia, la semplice associazione di un avvocato a uno studio legale non implica automaticamente subordinazione, a meno che non emergano prove concrete di conflitto di interessi o di una compromissione dell'indipendenza.
Corte Ue: gli avvocati associati sono indipendenti
Nel caso specifico, non erano emersi tali elementi e, pertanto, la Corte ha stabilito che gli avvocati che avevano rappresentato lo studio legale potevano essere considerati indipendenti, nonostante fossero associati.
La Corte ha quindi annullato la decisione del Tribunale, stabilendo che il ricorso dovesse essere nuovamente esaminato nel merito, senza la dichiarazione di irricevibilità.
La decisione ribadisce il principio che la rappresentanza legale deve garantire l'indipendenza, ma che non vi è incompatibilità, di per sé, tra l'associazione di un avvocato con uno studio legale e la sua capacità di agire in modo indipendente.
La sentenza, in breve
| Sintesi del Caso | Lo studio legale ha presentato ricorso contro la decisione dell'EUIPO relativa a un procedimento di decadenza del marchio, ma il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile per presunti problemi di indipendenza nella rappresentanza legale. |
| Questione Dibattuta | Se un avvocato associato a uno studio legale possa rappresentare lo studio stesso senza compromettere l'indipendenza, come richiesto dall'articolo 19 dello Statuto della Corte di Giustizia. |
| Soluzione della Corte UE | La Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale, stabilendo che un avvocato associato può rappresentare lo studio legale senza violare il requisito di indipendenza, a meno che non emerga un conflitto di interessi concreto. |
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