Black list Niente favor rei

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Black list Niente favor rei

La Stabilità 2016 ha abrogato la disciplina dei costi black list con effetti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ossia a decorrere dal 1° gennaio 2016 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Ne consegue che non sussiste più l’obbligo di indicare i citati costi in modo separato nella dichiarazione dei redditi, ma dal periodo d’imposta 2016, anche con riferimento agli stessi componenti negativi, vanno applicate le disposizioni generali sulla deducibilità fiscale dei costi, contenute nell’articolo 110 del Tuir.

A chiarire le ultime disposizioni in tema l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 39 del 26 settembre 2016.

Una precisazione importante è sul favor rei: in deroga al principio le sanzioni restano irrogabili per il pregresso.

Le novità dopo l'abrogazione

La circolare spiega le ricadute del comma 142 dell'ultima Stabilità:

  • è introdotta la deducibilità integrale dei costi black list, condizionata dal rispetto dei requisiti ordinari dettati dal Tuir;
  • è cancellato l’obbligo della separata indicazione in dichiarazione dei componenti negativi di reddito;
  • è depennata l’applicabilità della relativa sanzione in caso di inadempienza.

Quest'ultima misura non è citata espressamente dalla legge ma è è implicita, in quanto deriva dall'abrogazione del regime.

La legge di stabilità per il 2016 ha decretato anche il venir meno degli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 15 settembre 2016 - Black list Vecchia normativa - G. Lupoi

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