Crediti in bilancio, valutazione ragionevole e giustificata

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I giudici di Cassazione, con sentenza n. 5450 del 18 marzo 2015, hanno accolto il ricorso degli azionisti di una spa volto ad ottenere, dagli amministratori, il risarcimento del danno conseguente alle false informazioni rese sulla situazione patrimoniale della società medesima e sulla cui base erano state convertite, in azioni, le obbligazioni sottoscritte in corso d'anno, con azzeramento del relativo valore a causa delle imprevedibili perdite registrate nel bilancio di esercizio.

Nel testo della decisione è stato ricordato come l'uso della discrezionalità degli amministratori nella valutazione dei crediti in bilancio deve avvenire secondo il canone generale della ragionevolezza, completato da quello dell'idonea giustificazione discorsiva ed informativa avuto riferimento agli elementi di fatto che fondano la valutazione medesima.

E la verifica dell'eventuale violazione dei limiti di ragionevolezza, così come quella relativa alla sufficiente enunciazione dei criteri di valutazione, è rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile, se adeguatamente motivato.

In particolare – si legge, altresì, nel testo della decisione - a fronte di valutazioni riferite ad esercizi contigui che presentino una divaricazione macroscopica, non basta affermare che la stima del prezzo di cessione dei crediti sia altra cosa rispetto alle valutazioni di realizzo, e ciò se non in presenza di ben precise cause che giustifichino detta divaricazione.
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