Bonus attività fisica adattata: definita la quota utilizzabile

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Bonus attività fisica adattata: definita la quota utilizzabile

Definita dal provvedimento agenziale del 24 marzo 2023 la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario che ha inviato istanza per il bonus relativo all'attività fisica adattata (AFA).

Bonus attività fisica adattata (AFA)

Con il provvedimento dell’11 ottobre 2022, n. 382131, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di presentazione e del contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per l'attività fisica adattata (AFA), di cui all'articolo 1, comma 737, della L. n. 234/2021.

Il bonus in oggetto è rivolto alle persone fisiche che - nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 - hanno sostenuto delle spese per fruire di attività fisica adattata (AFA) di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

NOTA BENE: Per attività fisica adattata si intende lo svolgimento di esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche (patologie croniche o disabilità fisiche) da svolgere anche in gruppo, sotto la supervisione di un professionista competente e in luoghi e strutture non sanitarie, con l’obiettivo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita delle persone.

Le risorse stanziate sono pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022.

Bonus attività fisica adattata: domanda

I soggetti interessati (o gli intermediari) hanno potuto presentare la domanda fino al 15 marzo 2023, accedendo all’area riservata del sito internet dell’AdE.

Nello stesso periodo di cui sopra è stato possibile:

- inviare una nuova istanza, a integrale sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’ultima istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Percentuale di credito fruibile

La quota percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto è stata fissata, come previsto, dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 94779 del 24 marzo 2023.

In base al rapporto tra le risorse stanziate pari a 1,5 milioni e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze validamente presentate, è emerso che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838% dell’importo del credito richiesto.

L’agevolazione potrà essere utilizzata dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi relativamente al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute.

La somma non utilizzata potrà essere fruita negli anni successivi.

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