Dal 1° luglio 2010 è onerosa la ricongiunzione dei contributi

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La legge n. 122/2010, che ha convertito il decreto legge n. 78, ha introdotto importanti novità in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, intervenendo sugli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ed in materia di trasferimento delle contribuzioni da vari ordinamenti pensionistici, con costituzione delle posizioni assicurative nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria.
 
In primo luogo, l’articolo 12 della citata legge 122 ha modificato quella parte della legge n. 29/1979 che consentiva la ricongiunzione nel FPLD a titolo gratuito dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria IVS ed ha introdotto un onere a carico dei richiedenti anche per tali tipologie di operazioni.

Dunque, a partire dal 1° luglio 2010, ogni forma di ricongiunzione non è più gratis ma ha un costo per i contribuenti.

L’Inps è intervenuto con la circolare n. 142 del 5 novembre 2010 per fornire delucidazioni in merito alle suddette modifiche normative e per dare indicazioni sulla nuova procedura da adottare.

L’istituto ricorda che anteriormente al 1° luglio 2010 la ricongiunzione nel FPLD dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” dell’Assicurazione generale obbligatoria avveniva senza oneri per il richiedente: esisteva solo l’obbligo a carico delle predette gestioni di trasferire nel FPLD la contribuzione relativa ai periodi ricongiunti, maggiorata di interessi al tasso annuo del 4,50 per cento. Era invece onerosa per il lavoratore l’operazione che riguardava periodi contributivi provenienti dalle gestioni autonome ART, COM e CD/CM. Ora, invece, il discorso cambia. A decorrere dal 1° luglio 2010 sulle istanze presentate, la ricongiunzione nel FPLD avverrà sempre a titolo oneroso, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati ed a prescindere dalla natura dell’attività subordinata o autonoma alla quale si riferiscono i relativi contributi.
 
In termini numerici significa che coloro che a decorrere dal 1° luglio 2010 si avvalgano della facoltà di cui all’articolo 1 della legge n. 29/1979 sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza fra l'importo dell’onere di ricongiunzione e l'ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti dagli ordinamenti interessati.
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