Danni al contribuente per violazione della Privacy. La competenza segue la sede del concessionario

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Il contribuente che intende attivare una controversia nei riguardi di Equitalia al fine di contestare una violazione delle disposizioni in materia di privacy, deve rivolgersi al giudice del luogo dove ha sede il concessionario della riscossione, titolare del trattamento dei dati, e non quello del luogo di propria residenza. Nei giudizi attivati in materia di trattamento dei dati personali, infatti, il ricorrente non può essere considerato alla stregua di un consumatore.

E' quanto spiegato dai giudici di Cassazione, nel testo dell'ordinanza n. 12749 depositata il 23 maggio 2013, pronunciata con riferimento al giudizio instaurato da un avvocato al fine di ottenere un risarcimento dei danni all'immagine subiti a seguito di violazione della privacy asseritamente posta in essere da Equitalia.

In particolare, è stata ritenuta come immune da censure la decisione con cui il gudice del tribunale del luogo dove risiedeva il legale e a cui quest'ultimo si era rivolto per attivare il giudizio di risarcimento, aveva declinato la propria competenza.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Sulla privacy Equitalia gioca in casa - Alberici

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