Danno all'immagine per l'imprenditore che subisce un illegittimo provvedimento interdittivo

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Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto il ricorso presentato da un imprenditore agricolo avverso il provvedimento interdittivo con cui l'Agea, agenzia statale per le erogazioni pubbliche nel settore agricolo, gli aveva impedito l'ottenimento di erogazioni pubbliche, contratti, autorizzazioni e in generale benefici a seguito di un'informativa prefettizia antimafia che riguardava taluni consiglieri di una società cooperativa di cui il ricorrente era socio, consiglieri legati da vincoli di parentela con persone sottoposte a misure di prevenzione. 

L'Agea, successivamente alla notifica dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento disposta da parte dei giudici amministrativi, aveva provveduto, dapprima, alla sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato e poi alla revoca in autotutela di quest'ultimo. Proprio per questo motivo parte resistente aveva sostenuto il venir meno, in capo all'imprenditore, dell'interesse alla pronuncia nel merito. Detta revoca, tuttavia, non è stata ritenuta idonea a determinare la sopravvenuta carenza dell’interesse sia per gli effetti medio tempore prodottisi sia per la presentazione, contestualmente alla domanda di annullamento, della istanza di risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta illegittimità del provvedimento impugnato. Ed infatti, non poteva ritenersi revocabile l'influenza negativa che il provvedimento aveva avuto sul piano dell'immagine imprenditoriale del ricorrente e ciò anche se l'arco temporale di riferimento era limitato.
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