Data vicina per il secondo acconto delle imposte 2009

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Al 30 novembre, imprese e contribuenti sono tenuti a versare il secondo acconto Irpef, Ires ed Irap con riferimento all’anno di competenza 2009. Son due le modalità di determinazione dell’importo dovuto, quale acconto Irpef e Ires, per l'anno venturo:

- metodo storico, effettuato sulla base della dichiarazione dei redditi, ovvero in ragione dell’imposta dovuta per i redditi 2008;

- metodo previsionale, effettuato sulla base dell'imposta "stimata", che il contribuente ipotizza cioè di dover versare in relazione al reddito previsto per il 2009.

È evidente che specie in situazioni di crisi, in cui si prevede la chiusura del bilancio con un risultato finale inferiore al precedente, si preferisca utilizzare il metodo previsionale, che consente di ridurre l’importo da versare. In tal caso, anziché calcolare l’acconto sulla base di quanto dichiarato per il periodo d’imposta precedente, il contribuente può versare un minor acconto, senza incorrere anche in sanzioni. Ma occorre fare attenzione all’impatto delle nuove norme fiscali in materia di deducibilità degli oneri o delle altre forme di detassazione, come la Tremonti-ter e il bonus ricapitalizzazioni. L’utilizzo del metodo previsionale, con la relativa quantificazione dell’importo da versare in acconto, non può perciò prescindere da una corretta stima del risultato di bilancio e, allo stesso tempo, non può far venire meno la necessità di verificare se per le principali voci di costo sussisteranno le variazioni di deducibilità in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale.

Il contribuente non è tenuto a dichiarare sulla base di quali fattori ha ritenuto di ridurre gli importi versati in sede di acconto e se la sua previsione si rivela corretta, nel senso che l'acconto pagato copre il 100% dell'imposta di periodo, non vi sono sanzioni comminabili, dal momento che non risulta del tutto infondata la previsione che il 2009 porti le imprese a chiudere il bilancio con un risultato peggiore del 2008. Chi, invece, a fine anno ha versato un acconto inferiore al dovuto potrà incorrere nella sanzione del 30% dell’ammontare non versato, anche se è bene ricordare che nel caso ci si renda conto con anticipo di aver commesso l’errore, è concesso rimediare sfruttando il ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della prossima denuncia dei redditi (con sanzioni ridotte al 3% e interessi legali). Si potrà, così, integrare il minor acconto con il ravvedimento “breve” da effettuare entro il 30 dicembre 2009, ovvero con il ravvedimento “lungo”, che consente di presentare le dichiarazioni relative all’anno 2009 nel 2010. Le sanzioni previste per i ravvedimenti operosi sono state notevolmente ridotte dal decreto anticrisi del 29 novembre 2008 (articolo 16 del Dl 185/08). Infatti, le sanzioni per il ravvedimento "lungo" passano da 1/5 a 1/10 di quelle previste per legge e addirittura a 1/12 in caso di ravvedimento "breve".

Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Brevi – Rimborsi Irap
  • Il Sole 24 Ore, p. 33 – Sull’Irap perdita neutra per i familiari – Balzanelli e Meneghetti

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