Datori di lavoro agricoli in aree alluvionate: al 17 marzo 2025 i contributi
Pubblicato il 09 dicembre 2024
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Per i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l’emissione del I e del II trimestre 2024 può essere effettuato fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili.
A comunicarlo è l'INPS con il messaggio n. 4156 del 9 dicembre 2024 che, al fotofinish, rinvia i termini per il versamento contributivo in parola, oggetto di riduzione per l'anno 2024 per effetto delle disposizioni del decreto Agricoltura.
Ma andiamo con ordine e partiamo dal principio.
Datori di lavoro agricolo operanti nelle zone alluvionate: riduzione contributiva
L'articolo 2 del decreto Agricoltura (decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101) stabilisce che, per l'anno 2024, i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione verificatasi a maggio 2023 (territori elencati nell'allegato 1, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100) hanno diritto a una riduzione del 68% sui contributi dovuti per i propri dipendenti, secondo quanto già in precedenza previsto per i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata e per le aree dell'obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260/1999 dall'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
Sulla misura agevolativa è in corso la valutazione di compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Datori di lavoro agricolo operanti nelle zone alluvionate: contribuzione I trimestre 2024
Il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata e relativa al I trimestre 2024 non ha tenuto conto, in attesa della verifica di compatibilità con la normativa UE, delle riduzioni contributive in parola.
Per evitare ai datori di lavoro di dover affrontare un pagamento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, l'INPS, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha ritenuto di dover posticipare la scadenza del pagamento della contribuzione previdenziale dal 16 settembre 2024 al 16 dicembre 2024 (messaggio 12 settembre 2024, n. 3013).
Pertanto, entro il 16 dicembre 2024, tramite il modello F24, le aziende operanti nei comuni alluvionati avrebbero dovuto effettuare il pagamento della contribuzione previdenziale, in miusura piena, per il primo e secondo trimestre 2024.
Datori di lavoro agricolo operanti nelle zone alluvionate: contribuzione I e II trimestre 2024
Con l'atteso messaggio n. 4156 del 9 dicembre 2024, l'INPS torna sulla questione comunicando un secondo (necessario) rinvio.
Nelle more della definizione degli approfondimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in merito al quadro giuridico per la corretta applicazione dell’agevolazione, rende noto l'Istituto previdenziale, alla luce del fatto che anche la tariffazione relativa al II trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive spettanti in base al decreto Agricoltura, il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l’emissione del I e del II trimestre 2024 in scadenza il 16 dicembre 2024 può essere effettuato fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili.
Possono effettuare il versamento della contribuzione tariffata con scadenza al 16 dicembre 2024 fino al 17 marzo 2025 i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ossia gli iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai comuni ricompresi nei territori alluvionati, flussi Uniemens-PosAgri relativi al I e al II trimestre 2024 contenenti i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che hanno prestato nel corso di tali trimestri la propria attività nei medesimi territori.
I datori di lavoro interessati, avverte l'INPS, non sono tenuti a presentare alcuna istanza per avvalersi della predetta facoltà e riceveranno un’apposita comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
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