Debiti Pa: in “Gazzetta” la legge di conversione

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Il Dl n. 35/2013 relativo ai pagamenti dei debiti della Pubblica amministrazione è stato convertito in legge. Il Dl è stato trasformato nella Legge n. 64/2013 - in “Gazzetta Ufficiale” n. 132 del 7 giugno 2013 – dal titolo: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria”.

Si dispone che entro il 5 luglio 2013, le Pubbliche Amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito internet l'elenco completo dei debiti, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, per i quali è stata effettuata comunicazione, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione comporterà responsabilità dirigenziale, ai sensi del Dlgs n. 165/2001, nei confronti dei dirigenti responsabili. Gli stessi dirigenti potranno essere assoggettati anche ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.

Inoltre, la Legge di conversione ribadisce la doppia garanzia statale per il pagamento dei debiti della Pa maturati alla data del 31 dicembre 2012: è prevista, infatti, la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, al fine di consentire l’integrale pagamento dei debiti maturati, oltre che la concessione della garanzia statale a banche e altri intermediari finanziari sempre per agevolare le cessione dei relativi crediti.

Da sottolineare, però, che la suddetta cessione della garanzia a favore di istituzioni finanziarie dovrà essere disposta da apposito provvedimento del ministero dell’Economia; essa, inoltre, non è automatica in quanto rientra tra le iniziative che eventualmente dovranno essere adottate dalla legge di Stabilità per il 2014.

Grazie a due emendamenti che sono passati in sede di conversione in legge del Dl 35/2013, è stato poi stabilito che gli enti locali non sono più tenuti al pagamento dell’Imu all’Erario per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D che insistono sul loro territorio, come pure per i fabbricati rurali ad uso strumentate ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istat. Inoltre, i comuni avranno diritto al rimborso di 600 milioni di euro per le somme pagate sugli immobili di proprietà comunale per il biennio 2012-2013.

APPROFONDIMENTO
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 - Doppia garanzia sui pagamenti - Barbanti

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