Debiti tributari della società estinta succedono ai soci con onere probatorio del Fisco

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La sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - sugli effetti della cancellazione delle società dal Registro imprese, in seguito alla riforma del diritto societario del 2004 - è al centro della disamina contenuta nella circolare 3/2013 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro.

L’assunto della Suprema Corte è che crediti e debiti si trasmettono ai soci delle società estinte, in quanto: i soci succedono alla società estinta, nella misura prevista nel precedente rapporto societario; la cancellazione dal Registro, che coincide con l’estinzione, impedisce che la società, ormai soggetto inesistente, possa agire o essere convenuta in giudizio.

In proposito, la Fondazione Studi sottolinea la possibilità del creditore di rivalersi sui soci, ma solo nei limiti delle responsabilità che avevano durante la vita sociale.

In merito a debiti e crediti originariamente facenti capo alla società cancellata, che non risultino definiti nella fase di liquidazione, si ricorda che ai fini tributari, la successione dei debiti verso i soci non è automatica, ma sussiste l’onere probatorio a carico del Fisco (espressamente previsto dall’articolo 36 del Dpr 602/73). Mentre, l’eventuale credito può essere rimborsato pro quota ai soci della società, attraverso la nomina di un unico rappresentante per tutti i soci.
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