Debito fiscale rateizzato Ok Appalto

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Debito fiscale rateizzato Ok Appalto

Non risponde del reato di falsa attestazione l’imprenditore che, al fine di partecipare ad una gara di appalto, certifichi l’assenza di violazioni tributarie definitivamente accertate qualora, con riferimento a pendenze tributarie con il Fisco, sia stato ammesso alla rateazione del debito fiscale prima di partecipare alla procedura e non risulti inadempiente nel pagamento delle rate.

L’assunto è stato evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo di una sentenza depositata il 5 settembre 2016 e con cui sono state fornite alcune precisazioni per quel che concerne la disposizione di cui all’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163/2006 che esclude dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti i soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

Si segnala che per la norma in oggetto costituiscono “violazioni definitivamente accertate” quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse “certi, scaduti ed esigibili”.

Violazioni definitivamente accertate

Secondo la Corte, in particolare, il fatto che il disposto faccia riferimento alla “esigibilità” del debito tributario renderebbe ben evidente che, nell’intenzione del legislatore, l’ostacolo alla partecipazione alle gare è rappresentato da debiti indicativi di una situazione di irregolarità o di difficoltà dell’impresa, che rendono incerta l’esecuzione dei lavori; ciò che assume rilievo, ossia, è l’affidabilità dei soggetti che contrattano con l’amministrazione, affidabilità che viene meno appunto in ipotesi di omessi o ritardati pagamenti.

In detto contesto, tuttavia, l’inaffidabilità dei soggetti che sono incorsi in violazioni di carattere tributario rimane sospesa in caso di attivazione di procedure amministrative o giurisdizionali di controllo; inoltre, l’affidabilità può essere rispristinata da sanatorie legislative nell’adesione a procedure conciliative o dagli accordi intervenuti con l’ente impositore, tra cui la rateizzazione.

Rateizzazione sanante Condizioni

Affinché, tuttavia - ha sottolineato la Suprema corte nella sentenza n. 36821/2016 - la rateizzazione del debito fiscale possa elidere la “violazione fiscale definitivamente accertata” sono necessarie alcune condizioni, da accertare nel caso concreto, ed ossia:

  • la rateazione deve essere stata accordata con idoneo provvedimento dell’amministrazione antecedente alla data di partecipazione alla gara;
  • la rateazione non deve risultare inadempiuta anche relativamente ad una sola rata né risultare disdetta dall’autorità amministrativa;
  • la rateazione non deve essere avvenuta nell’ambito di una transazione fiscale.
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