È legge il Decreto anticipi. Guida alle novità di lavoro

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È legge il Decreto anticipi. Guida alle novità di lavoro

L'Aula dell’Assemblea della Camera dei deputati ha approvato definitivamente, nella seduta del 14 dicembre 2023, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del cd. decreto anticipi (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145), recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

La legge di conversione, che sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, si presenta in più punti emendato e con modifiche rilevanti per imprese, professionisti e lavoratori.

Forniamo di seguito una panoramica delle principali novità in materia di lavoro introdotte durante l’esame al Senato e in via di approvazione definitiva.

Per un esame più approfondito delle novità in materia di fisco, leggi Decreto anticipi: novità su e-fattura, bilanci e locazioni brevi

Trattamenti economici accessori (articolo 1-bis)

Al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori di cui all’art. 1, commi 334, 335, 336 e 337 della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), si riconosce, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, il beneficio dell'indennità una tantum di cui all’articolo 32-bis del DL 50/2022 al personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’ANPAL e dell’Agenzia italiana per la gioventù.

Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione (articolo 2-bis)

Viene introdotto l’art. 34-bis al capo II, della sezione III, del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Tale articolo prevede, in particolare, che, al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo gli organismi di autoregolamentazione possano istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che sono tenuti a conservare.

professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni richiesti.

Concessione di prestiti ai dipendenti (articolo 3, commi 3-bis e 3-ter)

Aggiornate le modalità di determinazione del valore imponibile, nell’ambito dei redditi da lavoro dipendente o equiparati e assimilati, del beneficio relativo alla concessione di prestiti.

La novella stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticipi, in caso di concessione di prestiti, nel computo del reddito imponibile (sotto il profilo fiscale e contributivo) si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

La norma attualmente vigente prevede invece che nel reddito imponibile sia computato il 50% della differenza tra l'importo ipotetico degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi effettivamente applicati.

La disciplina in parola si applica ai prestiti concessi dal soggetto remuneratore al titolare del reddito ovvero al coniuge o ad altri familiari, nonché ai prestiti concessi da terzi soggetti sulla base di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro o nell’ambito del rapporto tra pensionato ed ente previdenziale.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 3-bis)

A decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai redditi di lavoro dipendente sono assimilate le indennità percepite per le cariche elettive e le funzioni del Consiglio superiore della magistratura, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle relative cariche e funzioni.

A tali indennità si applica il regime di tassazione a fini Irpef di cui all’articolo 52 TUIR.

Conferimento di incarichi a pensionati (articolo 3-ter)

Prevista, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, la possibilità di conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti in pensione collocati in quiescenza (dopo lo svolgimento di attività lavorative pubbliche o private).

Gli incarichi riguardanti posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale e rientranti in ambiti di competenza dell'amministrazione statale possono, in base alla novella, essere conferiti, oltre che da parte di organi costituzionali, anche da parte di organi a rilevanza costituzionale.

Obblighi dei sostituti d’imposta (articolo 4-quinquies)

Abrogato l’obbligo previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille Irpef.

Abrogato anche l’obbligo, per i sostituti d’imposta, di conservare le predette schede.

Norme transitorie per l’attività sportiva dilettantistica (articolo 16, comma 2-bis)

Differiti dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024:

  • il termine di adeguamento alla nuova normativa di settore da parte degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
  • il termine entro il quale l’adozione delle modifiche statutarie di adeguamento è esente dall’imposta di registro.

Viene inoltre introdotto un regime transitorio per le comunicazioni obbligatorie relative agli incarichi e ai compensi per i direttori di gara operanti nell’area dilettantistica e per gli altri soggetti preposti a garantire – riguardo al rispetto delle regole o alla rilevazione di tempi e distanze – il regolare svolgimento delle competizioni sportive nella medesima area dilettantistica.

Si prevede, in particolare, che le comunicazioni relative al semestre luglio-dicembre 2023 possano essere rese entro il 30 gennaio 2024 senza applicazione di alcuna sanzione.

Contribuzione previdenziale per i lavoratori dipendenti sportivi (articolo 16, comma 3-bis)

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica, con effetto quindi retroattivo, che chiarisce che, per i lavoratori dipendenti sportivi, il limite massimo di base contributiva imponibile, già previsto ai fini pensionistici, vale anche per le contribuzioni inerenti ai trattamenti di malattia, maternità, disoccupazione involontaria (NASpI) e assegni per il nucleo familiare, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2023.

Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS (articolo 17-ter)

La composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, con riferimento alle sedute aventi ad oggetto l’esame di questioni relative alle materie di natura assistenziale in favore delle persone con disabilità è integrata, con diritto di voto, da un rappresentante scelto, sui intesa dall’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic), dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), dall’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (ENS) e dall’Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS).

Smart working (articolo 18-bis)

Prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il diritto al ricorso allo smart working per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore.

NOTA BENE: Alle medesime condizioni è previsto il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) fragili che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.

Prorogata anche la possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente

Adempimenti e versamenti tributari e contributivi (articolo 21-bis)

Differiti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi per i soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale od operativa nei comuni colpiti degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023 nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato (più specificatamente, nei comuni compresi nel nuovo allegato A al decreto anticipi).

Per tali soggetti i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

Bonus psicologo (articolo 22-bis)

Stanziati 5 milioni di euro in più per il c.d. bonus psicologo per l’anno 2023,

 

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