Decreto contro le dimissioni in bianco in “Gazzetta”

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Decreto contro le dimissioni in bianco in “Gazzetta”

E' stato pubblicato, sulla “Gazzetta ufficiale” n. 7 dell'11 gennaio 2016, ed è entrato in vigore il decreto con il modulo e la nuova procedura, esclusivamente online, per la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, ex articolo 26 del Dlgs 151/2015.

Si ricorda che dalla nuova procedura, che scatterà tra 60 giorni, sono esclusi il lavoro domestico e le dimissioni e risoluzioni consensuali che avvengono in una sede protetta indicata dall’articolo 2113 del Codice civile.

Il modulo è reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito del Ministero del Lavoro. La comunicazione viene spedita alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro competente.

Il decreto contro le dimissioni in bianco

Il decreto del 15 dicembre 2015 del ministero del Lavoro, che reca “Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro”, contiene gli Allegati A (il modulo) e B con:

  • le modalità di inoltro del modulo alla casella Pec del datore di lavoro,

  • le modalità di trasmissione alla Direzione territoriale del lavoro competente,

  • i caratteri di non contraffazione e falsificazione della manifestazione di volontà di recedere o risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale volontà.

A fermare la piaga delle dimissioni in bianco un doppio livello di autenticazione

Il lavoratore, in possesso del codice di identificazione (Pin) Inps, dovrà comunicare in prima persona le proprie dimissioni, previa attivazione di un’utenza sul portale Cliclavoro.

Senza tali codici dovranno rivolgersi ai soggetti abilitati: patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione, che assumeranno la responsabilità di identificare il lavoratore.

La procedura garantisce:

- il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento;
- l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione;
- la revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione;
- l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 22 dicembre 2016 - Maternità: nuova modulistica per la convalida delle dimissioni - Redazione eDotto

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