Decreto crescita, agevolata la rigenerazione urbana. Novità per Ecobonus e Sismabonus

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Decreto crescita, agevolata la rigenerazione urbana. Novità per Ecobonus e Sismabonus

Nel Decreto crescita, approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri, anche una serie di novità per gli immobili. Secondo la bozza del provvedimento, infatti, sono previsti diversi interventi che vanno a sostenere il settore edilizio e impiantistico, con particolare attenzione alle scelte di sicurezza e risparmio energetico.

Si parte da alcune misure rivolte alle imprese per incentivarle, dal punto di vista fiscale, ad acquisire stabili cielo-terra, per poi abbatterli e ricostruirli con i nuovi criteri. Le agevolazioni si concretizzano in tempi di recupero fiscale dimezzati e in nuove possibilità per la rigenerazione urbana. Per passare, poi, ad una rivisitazione di bonus già noti, come l’Ecobonus e il Sismabonus, le cui novità, se da una parte, sembrano aprire la strada a nuove speranze di agevolazione, dall’altra, stanno già suscitando delle polemiche.

Favorita la rigenerazione urbana

Per favorire le azioni di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio preesistente, in particolare nelle periferie più degradate, si prevede la “misura fissa” delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per le cessioni di interi fabbricati a imprese di costruzione o ristrutturazione che, entro i successivi dieci anni, li demoliscano e ricostruiscano, anche con variazione volumetrica se permessa.

Tale agevolazione viene concessa sino a tutto il 2021 e si sostanzia in una spesa complessiva per le due imposte di 600 euro.

Agevolata anche la successiva rivendita delle unità immobiliari, ma non è chiaro se per lo stesso periodo, entro il 2021, oppure anche dopo.

Ecobonus semplificato

Oltre alla versione attualmente prevista, che rimane in vigore, è stata pensata una nuova possibilità di concessione di questa agevolazione fiscale piuttosto diversa da quella in vigore.

In pratica, si prevede che il contribuente che ha diritto alle detrazioni può optare per uno sconto sulla fattura "di pari ammontare" da parte del "fornitore che ha effettuato gli interventi". Quest’ultimo, a sua volta, ottiene un credito d’imposta da usare in compensazione, in cinque quote annue uguali (Dlgs 241/97) e senza l’applicazione dei limiti previsti dalle leggi 388/2000 e 244/2007.

Inoltre, il “prezzo” della cessione è predefinito, ciò vuol dire che lo sconto deve essere pari alla detrazione (esempio: per un lavoro di 10mila euro con detrazione del 65% il committente-contribuente avrà subito uno sconto di 6.500 euro e il "fornitore" potrà compensare le imposte a suo carico con un credito d’imposta di 1.300 euro all’anno per cinque anni). Secondo questa nuova modalità, però, l’impresa non potrà effettuare un’ulteriore cessione del credito a terzi.

Per le modalità operative e di applicazione del bonus si dovrà attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto crescita.

Sismabonus esteso alle zone a rischio sismico 2 e 3

Il Sismabonus, ossia la possibilità di beneficiare della detrazione del 75%, a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o dell’85%, in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore, sul prezzo di acquisto, viene riconosciuto anche alle vendite di case in zone a rischio sismico 2 e 3. L’ammontare massimo di spesa agevolabile è fissato a 96mila euro. Al momento, invece, sono agevolate solo le operazioni che intervengono nella zona 1, considerata la più pericolosa.

Per beneficiare dell’agevolazione, l’immobile deve essere stato ristrutturato o demolito e ricostruito (anche con variazione volumetrica) da imprese che lo abbiano venduto entro 18 mesi dalla fine lavori. L’agevolazione interessa le spese sostenute per gli interventi dal 2019 al 2021.

Come per l’Ecobonus, anche in questo caso, è prevista la possibilità di cedere le detrazioni in cambio di uno sconto.

Bonus Aggregazione, affrancamento gratuito dell’avviamento e del maggior valore dei beni strumentali

Il decreto Crescita ripropone il cosiddetto bonus aggregazioni - introdotto per la prima volta con la legge Finanziaria del 2007 - con l’obiettivo di incentivare le operazioni di aggregazione aziendali e favorire la crescita dimensionale delle imprese.

Il beneficio consente di ottenere il riconoscimento fiscale gratuito, fino al limite di cinque milioni di euro, del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché dei maggiori valori iscritti dalla società conferitaria in caso di conferimento di azienda o ramo d’azienda.

Il bonus spetta al soggetto risultante dall’operazione di fusione o scissione o al conferitario, a condizione che si tratti di una società di capitali.

Esso ha natura temporanea e riguarda le operazioni realizzate dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2022.

Pertanto, si dovrà fare riferimento alla data di efficacia giuridica delle operazioni: per la fusione e la scissione si considererà, dunque, l’ultima delle iscrizioni presso il registro delle imprese (salvo che sia prevista la postdatazione degli effetti), mentre per i conferimenti rileverà l’iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale.

Le imprese che partecipano all’operazione di aggregazione, per fruire dell’agevolazione, devono:

  • essere operative da almeno due anni;

  • non far parte dello stesso gruppo societario;

  • non essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;

  • non essere controllate, neanche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Il requisito dell’operatività esclude dal beneficio le imprese neocostituite; dunque non sono agevolabili i conferimenti di azienda o le scissioni in una società di nuova costituzione.

Utilizzo marchio Made in Italy e sostegno alle start up

Il Capo III del Decreto crescita contempla “la tutela del Made in Italy”. Sono state pensate, infatti, una serie di misure in tema marchi e brevetti.

Oltre al codice della proprietà industriale (Cpi), il nuovo articolo 11-ter istituisce la figura del marchio storico di interesse nazionale. Questo potrà essere depositato dal titolare o dai licenziatari esclusivi in caso di uso continuativo da almeno 50 anni per una unità produttiva presente in Italia, presso il nuovo registro dei marchi storici, che è stato appositamente costituito e che è tenuto dall'Ufficio brevetti e marchi,

Inoltre, viene istituito presso il MiSE un fondo per la tutela dei marchi storici con una dotazione finanziaria iniziale di 100 milioni di euro, per salvaguardare il livello occupazionale e per la prosecuzione dell'attività produttiva nel territorio italiano.

Ma vi è anche un’altra novità: per una tutela più diretta del marchio Made in Italy è prevista la possibilità di utilizzare la dizione Made in Italy unitamente all'emblema dello Stato italiano, con il fine unico di contraddistinguere i prodotti realizzati nel territorio Italia, sia da imprese nazionale che estere.

Sempre in tema di marchi e brevetti, viene valorizzato anche l'aiuto alle start up innovative. E’, infatti, prevista la concessione del Voucher 3I, Investire In Innovazione, per le sole piccole e medie imprese al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione nel periodo 2019-2021. Nello specifico, questo voucher consentirà di acquistare servizi relativamente a tre tipologie di attività:

  • verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive;

  • stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio brevetti e marchi;

  • estensione all'estero della domanda nazionale.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 5 aprile 2019 - Dl crescita approvato tra sgravi fiscali e incentivi per il rilancio degli investimenti privati – Moscioni

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