Decreto Emergenze convertito in GU: novità per l’assunzione di disabili nel Terzo settore

Pubblicato il



Decreto Emergenze convertito in GU: novità per l’assunzione di disabili nel Terzo settore

Rifinanziamento degli incentivi per l’assunzione di persone con disabilità, accesso dei lavoratori beneficiari trattamenti integrazioni salariali straordinari al Programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) e finanziamento di attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori: sono queste le principali novità in materia di lavoro del decreto Emergenze  (decreto 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20).

Il decreto reca misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il DDL di conversione ha incassato il prima via libera della Camera dei deputati (C. 2184-A) il 18 febbraio 2025 ed è stato approvato definitivamente dal Senato il 26 febbraio 2025, 

La legge 28 febbraio 2025, n. 20, di conversione, con modificazioni del decreto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2025 ed è entrata in vigore il 2 marzo 2025

Scorriamo le novità del decreto, come convertito in legge.

Nuovi destinatari del Programma GOL

I commi da 4 a 7 dell’articolo 4 del decreto Emergenze, non oggetto di modifiche sostanziali in sede referente, ampliano la platea dei destinatari del Programma GOL, modificando l’articolo 25-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

La nuova normativa stabilisce che i lavoratori beneficiari di determinati trattamenti di integrazione salariale straordinaria possano accedere al Programma GOL. Si prevede che, a tal fine, i loro nominativi vengano comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li rende disponibili alle regioni interessate.

Il novellato articolo 25-ter disciplina le iniziative formative o di riqualificazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per riorganizzazione, crisi aziendale, contratti di solidarietà e accordi di transizione occupazionale, nonché, per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I, in caso di prestazioni di integrazione salariale erogate nell’ambito dei fondi di solidarietà bilaterali costituiti mediante accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative.

Si ricorda che il Programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), di cui all'articolo 1, comma 324, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) - inserito nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR, nella sezione del Piano dedicata alle politiche del lavoro – mira a supportare i percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati e quindi beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di un rapporto di lavoro o di misure di sostegno al reddito, nonché i soggetti fragili o vulnerabili con difficoltà a livello occupazionale.

Prima della modifica normativa, il Programma GOL si applicava esclusivamente ai lavoratori coinvolti in processi di riorganizzazione e crisi aziendale ex art. 22-ter, comma 4, del D. lgs 148/2015 (Accordo di transizione occupazionale). Tale articolo prevede l’accesso al Programma GOL, al fine di sostenere le transizioni occupazionali, all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, nell’ipotesi di ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, per la durata massima di dodici mesi complessivi, non ulteriormente prorogabili.

Il decreto Emergenze, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2025, n. 20, introduce una norma di carattere generale che amplia ulteriormente l’accesso al Programma GOL estendendo la platea dei destinatari, oltre ai beneficiari di ulteriore CIGS nelle ipotesi già previste di riorganizzazione e crisi aziendale, anche agli altri beneficiari di integrazioni salariali straordinarie tra cui coloro ai quali è applicato il contratto di solidarietà e i beneficiari di prestazioni di integrazione salariale erogate nell’ambito dei fondi di solidarietà bilaterali.

Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità

Il comma 7-bis (inserito in sede parlamentare) dell’articolo 4 del decreto Emergenze, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2025, n. 20, incrementa di 15 milioni di euro per il 2025 il Fondo destinato all’erogazione di contributi per gli enti del Terzo settore e altri enti assimilabili che hanno assunto, tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La copertura di tale incremento è garantita dal comma 7-ter, mediante la riduzione del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 210, della legge 213/2023.

Si ricorda che l’incentivo di natura economica è riconosciuto a enti del Terzo settore come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione nel RUNTS (articolo 54, decreto legislativo n. 117 del 2017) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), iscritte nella relativa anagrafe.

Il bonus spetta per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell’ente/organizzazione nella misura di 12.000 euro, quale contributo una tantum e di una ulteriore quota mensile di 1.000 euro, riconosciuta per ogni mese dall’assunzione al 30 settembre 2024.

Finanziamento di attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori

L’articolo 6-bis (anch’esso inserito con la conversione in legge) modifica il comma 197 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024).

Il comma, nella sua formulazione originaria, prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del Programma GOL, le risorse assegnate alle regioni possano essere destinate anche al finanziamento delle iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla Riforma 1.1 - Politiche attive del lavoro e formazione della missione 5 - Inclusione e coesione, componente 1 - Politiche per il lavoro, del PNRR (riforma M5C1 R1.1.), in conformità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il decreto Emergenze, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2025, n. 20:

  • specifica che le risorse sono assegnate previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  • sostituisce la generica espressione "iniziative di formazione attivate dalle imprese" con la più specifica "attività di formazione a iniziativa aziendale".

Pertanto, con la modifica introdotta, l’assegnazione delle risorse alle regioni avverrà previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e potrà riguardare attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito