Decreto fiscale: cartelle, rottamazione e decadenza rate. Tutto nelle faq della Riscossione

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Decreto fiscale: cartelle, rottamazione e decadenza rate. Tutto nelle faq della Riscossione

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, del Decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2022, che ha apportato alcune novità in materia di riscossione dei debiti tributari e non, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato online alcune Faq per far chiarezza sul tema.

Il Decreto legge n. 146/2021, in vigore dal giorno 22 ottobre, ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata.

In particolare, il provvedimento prevede tempi più lunghi per il pagamento di cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021 e una nuova opportunità per i contribuenti che hanno perso il beneficio della “Rottamazione-ter” o del “Saldo e stralcio” per non aver rispettato i nuovi termini di pagamento delle rate 2020, che erano stati introdotti dal Decreto Sostegni bis. Inoltre, prevede anche margini più ampi per non decadere da una rateizzazione che era già in corso alla data dell’8 marzo 2020 (cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione dovuto all’emergenza Covid-19).

Cartelle esattoriali, più tempo per il pagamento

L’articolo 2 del Dl n. 146/2021 ha previsto in materia di riscossione anche la possibilità dell’estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento oggetto di notifica nel periodo tra il 1° settembre scorso e il prossimo 31 dicembre.

Specificatamente, il Decreto fiscale collegato ha stabilito che, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora.

Dunque, cinque mesi per il pagamento delle cartelle notificate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione tra settembre e dicembre 2021.

Prima di tale termine, quindi, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo; mentre, per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 verrà ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

Rottamazione-ter e saldo e stralcio, riammissione per i contribuenti decaduti

Prevista la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”.

Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza (ex art. 3, comma 14-bis, DL n. 119/2018): le somme, quindi, potranno essere versate entro lunedì 6 dicembre 2021 (cadendo il 5 dicembre di domenica).

Entro il 30 novembre 2021, dunque, dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per effettuare il pagamenti, i contribuenti possono utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in loro possesso anche se effettueranno il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie.

Piani di dilazione, riammissione alla rateizzazione

Alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq, aggiornate al 22 ottobre 2021, riguardano i debitori decaduti dai piani di rateizzazione.

Specifica l’Agenzia della riscossione che:

  • per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, quindi piani concessi prima del periodo emergenziale, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel
    periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021;

  • per i piani di rateizzazione che erano in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate anche non consecutive che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione;

  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste
    presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di
    mancato pagamento di 10 rate.

Non è previsto, invece, un nuovo termine di pagamento per chi ha una rateizzazione concessa dopo l’8 marzo 2020, con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale.

Secondo la Faq n. 7, per queste rateizzazioni il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è rimasto fissato al 30 settembre 2021.

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