Decreto lavoro: novità per assegno di inclusione, smart working e informazioni contrattuali

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Decreto lavoro: novità per assegno di inclusione, smart working e informazioni contrattuali

Alle battute finali l’iter di conversione del disegno di legge di conversione del decreto lavoro.

Nel corso della seduta del 21 giugno 2023, in Aula al Senato, sono stati approvati nuovi e importanti emendamenti al testo già emendato proposto dalla Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato.

La votazione è calendarizzata per il 22 giugno 2023.

Una volta approvato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 passerà alla Camera per l’approvazione definitiva, salvo nuove modifiche per le quali si renderà necessario un ritorno al Senato per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 3 luglio, data di scadenza del decreto-legge.

Di seguito una carrellata degli emendamenti approvati dall’Assemblea al decreto lavoro.

Assegno di inclusione

Ancora ritocchi alla disciplina dell’assegno di inclusione, la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del Reddito di cittadinanza.

Un emendamento approvato prevede l'incremento del parametro della scala di equivalenza in presenza di componenti del nucleo familiare in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.

Nuova scala di equivalenza
Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:
a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
d) di 0,3 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

L’articolo 6 del decreto lavoro vigente obbliga i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

Con l'emendamento approvato, si prevede espressamente che i componenti del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro siano tenuti alla partecipazione a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa

Inoltre è riconosciuta la possibilità di prevedere, nell'ambito del percorso personalizzato, l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario.

Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Viene riconosciuta come equivalente alla partecipazione ai progetti utili alla collettività nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.

Le modalità e i termini di attuazione sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro, nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata:

  • tramite la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che opera nell’ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL;
  • ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fini forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata.

Supporto per la formazione e il lavoro

Si prevede inoltre che il Supporto per la formazione e il lavoro possa essere utilizzato, oltre che dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate pur non essendo obbligati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza.

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo.

La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere effettuata nelle stesse modalità illustrate nel paragrafo precedente.

Smart working emergenziale per i fragili

Viene disposta la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 dei termini di cui al comma 306 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) in materia di lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie super invalidanti.

Pertanto fino al 30 settembre 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Viene rifinanziato il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, incrementandolo, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvederà alla nuova determinazione dell'importo della prestazione del Fondo.

Clausole sociali

A salvaguardia del personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center e titolari di attività in fase di graduale transizione è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato Servizi a Tutele Graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione

Oneri informativi nei contratti di lavoro

Ridotto la portata della semplificazione operata dal decreto lavoro ai nuovi oneri informativi e agli obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, previsti in capo al datore di lavoro.

A modifica dell’articolo 26 del decreto lavoro, che a sua volta novella l'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, il nuovo emendamento approvato stralcia la fattispecie di cui alla lettera p) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152 dalle ipotesi in cui è consentito assolvere gli oneri informativi verso il lavoratore ricorrendo all'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.


Per approfondire le novità del decreto lavoro, leggi: Decreto Lavoro: oneri informativi assolti con il richiamo alla norma o al CCNL

 

Cosa prevede la lettera p) l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove cio' sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico.
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