Decreto Pnrr. Lista di conformità INL e ccnl da applicare negli appalti

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Decreto Pnrr. Lista di conformità INL e ccnl da applicare negli appalti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2024 il primo decreto Pnrr del 2024.

Il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, consta di 46 articoli e 3 allegati.

Le disposizioni, salvo diverse decorrenze specificatamente indicate, entrano in vigore dal 2 marzo 2024 e mirano ad accelerare e snellire le procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC.

Tantissime e di rilievo sono le novità in materia di lavoro, contenute nel Capo VIII del titolo II del decreto in parola.

In particolare, il riferimento va:

In questa sede vogliamo approfondire alcune novità non del tutto secondarie e marginali del decreto decreto-legge n. 19 del 2024, contenute nell’articolo 29.

Si tratta della nuova Lista di conformità INL e delle disposizioni inerenti il contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare negli appalti e nei subappalti.

Vediamo di cosi tratta.

Lista di conformità INL

Il decreto Pnrr (articolo 29, commi da 7 a 9) introduce la cd. Lista di conformità INL.

Si tratta di un elenco informatico consultabile pubblicamente sul sito istituzionale dell’INL a cui viene iscritto, volontariamente, il datore di lavoro (l’iscrizione è possibile infatti previo assenso dello stesso),, congiuntamente al rilascio di un attestato, all'esito di accertamenti ispettivi condotti dall'Ispettorato e da cui non siano emerse violazioni o irregolarità

NOTA BENE: Gli accertamenti ispettivi in parola riguardano l’osservanza delle disposizioni n materia di lavoro e di legislazione sociale, comprese le norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro virtuoso, in possesso dell’attestato, godrà di una sorta di immunità per un anno dalla data di iscrizione alla Lista di conformità INL.

Lo stesso, infatti, dispone il legislatore, non verrà sottoposto, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'INL (si badi) nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Eventuali violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, comporta la cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Per l’operatività della Lista di conformità INL e per maggiori dettegli si attendono ora le specifiche istruzioni dell’Ispettorato.

Appalto e subappalto

Il decreto Pnrr modifica (articolo 29, comma 2) l’articolo 29 della cd. legge Biagi (decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), in tema di appalto.

In particolare, con l’aggiunta del comma 1-bis, si prevede che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto debba essere corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

La disposizione in argomento, nel non prevedere che il contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento sia quello stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sembra significativamente allontanarsi dal solco finora tracciato dall’articolo 51, del codice dei contratti Jobs Act (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) e da ultimo confermato, come principio generale negli appalti pubblici (articolo 11 e articolo 57 del nuovo Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Anche al riguardo si attendono i necessari chiarimenti degli Enti istituzionali.

Vengono inoltre inasprite le sanzioni previste (articolo 18, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) nei casi di appalto privo dei requisiti, puniti dal marzo 2024 con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (in luogo della sola pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione prevista precedentemente).

NOTA BENE: L’eventuale sfruttamento dei minori resta invece punito con la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Si prevede infine che l’importo della sanzione:

  • sia aumentato del 20% se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti
  • non possa, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro (minimo edittale) né superiore a 50.000 euro (massimo edittale).

 

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