Assegno di invalidità e pensione ai superstiti in Gestione autonoma e Fpld: chiarimenti

Pubblicato il



Assegno di invalidità e pensione ai superstiti in Gestione autonoma e Fpld: chiarimenti

Se il soggetto iscritto nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ed in una o più Gestioni autonome esprime la volontà di conseguire la prestazione a carico della Gestione autonoma, i contributi accreditati nel FPLD e nelle Gestioni autonome, a prescindere dalla collocazione temporale, concorrono ai fini della verifica del requisito dei 5 anni di assicurazione e contribuzione di cui 3 anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità o la data del decesso per la pensione ai superstiti.  

Lo chiarisce l'INPS, con il messaggio n. 246 del 22 gennaio 2025, a parziale modifica del messaggio n. 1256 del 2024.

Assegno di invalidità e pensione ai superstiti nel FPLD e in una gestione autonoma

L'INPS, con il messaggio del 27 marzo 2024, n. 1256, ha fornito chiarimenti in merito al contestuale diritto a pensione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (articolo 20, commi 1 e 2, della legge 22 luglio 1966, n. 613) 

L'Istituto previdenziale ha qui ricordato che, se l'assicurato può far valere contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l’articolo 20 della legge 22 luglio 1966, n. 613, al comma 2, dispone che in suo favore o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Possono tuttavia verificarsi ipotesi in cui, alla data della domanda di trattamento pensionistico o alla data del decesso per la pensione ai superstiti, tutti i requisiti risultino perfezionati:

  • sia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con la sola contribuzione versata nel Fpld ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge n. 613 del 1966;
  • sia in una gestione dei lavoratori autonomi attraverso il cumulo della contribuzione versata in più gestioni ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge n. 613 del 1966.

In queste ipotesi di contestuale diritto a pensione sia nel Fpld sia nella gestione autonoma, l’interessato può chiedere la liquidazione della prestazione nella gestione autonoma con il cumulo di cui all’articolo 20, comma 1, della legge n. 613 del 1966, anziché a carico del Fpld.

In mancanza di espressa richiesta dell’interessato, il trattamento pensionistico deve essere liquidato nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Assegno ordinario di invalidità

Il contestuale diritto si verifica quando l’assicurato, oltre a 5 anni di assicurazione e contribuzione nel Fpld, abbia, nell’ultimo quinquennio anteriore alla domanda di assegno ordinario di invalidità, 3 anni di contribuzione nel Fpld ed almeno un contributo nella gestione autonoma.

Qualora nel quinquennio anteriore alla data della domanda di assegno ordinario di invalidità sussiste solo contribuzione nel Fpld, il trattamento pensionistico si liquida in tale gestione con la sola contribuzione presente nella stessa.

Pensione ai superstiti

In caso di morte di assicurato iscritto presso una delle gestioni dell’Istituto i familiari superstiti hanno diritto alla pensione indiretta qualora il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti: a)  15 anni di assicurazione e di contribuzione o ovvero b)  5 anni di assicurazione e contribuzione di cui 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data del decesso.

Con riferimento ai requisiti di cui alla lettera B), il contestuale diritto si verifica quando l'assicurato, oltre a 5 anni di assicurazione e contribuzione nel Fpld, abbia, nel quinquennio anteriore alla data del decesso, 3 anni di contribuzione nel Fpld ed almeno un contributo nella gestione autonoma.

Viceversa, qualora nel quinquennio anteriore alla data del decesso sussista solo contribuzione nel Fpld, il trattamento pensionistico si liquida in tale gestione con la sola contribuzione presente nella stessa, senza possibilità di conseguire la liquidazione della prestazione nella gestione autonoma.

Cambio di rotta dell'INPS: nuove indicazioni

Con il messaggio n. 246 del 22 gennaio 2025, l'INPS, alla luce di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cambia rotta in merito alle modalità di accertamento del requisito contributivo per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione ai superstiti a carico di una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in presenza di contribuzione nel Fpld.

Il Ministero, ricorda l'Istituto previdenziale, in base ad “una lettura sistematica del quadro normativo di riferimento, anche in considerazione delle modifiche nel tempo intervenute e delle linee evolutive dell’ordinamento medesimo in materia di cumulo”, ha precisato che occorre “consentire la più ampia possibilità di valorizzazione delle diverse posizioni assicurative maturate nel corso della carriera professionale da realizzare attraverso il computo unitario della complessiva contribuzione accreditata nelle gestioni esaminate”, a prescindere dalla collocazione temporale della contribuzione medesima.

L'INPS fa pertanto presente che qualora il soggetto iscritto nel FPLD ed in una o più Gestioni autonome esprima la volontà di conseguire la prestazione a carico della Gestione autonoma, i contributi accreditati nel FPLD e nelle Gestioni autonome, a prescindere dalla collocazione temporale, concorrono ai fini della verifica del requisito contributivo per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione indiretta (5 anni di assicurazione e contribuzione di cui 3 anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità o la data del decesso)..   

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito