Demansionamento Tra mobbing e straining

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Demansionamento Tra mobbing e straining

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2142 del 27 gennaio 2017, in merito ad un ricorso di un dipendente, indica gli elementi costitutivi del mobbing.

Nel caso di specie, la delibera comunale con cui si demansionava un dipendente comunale era illegittima per lo "svuotamento di fatto di mansioni": il lavoratore era stato "lasciato inattivo e senza compiti" o gli erano stati affidati "compiti ridottissimi".

Nella sentenza si spiega che gli elementi atti a configurare, nel loro concorso, il mobbing lavorativo, sono:

a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;

b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;

c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;

d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (Cass. 17698 del 2014).

Si ricorda che è onere del lavoratore vittima di mobbing provare, in applicazione del principio generale di cui all’articolo 2697 del Codice civile, la sistematicità della condotta del datore di lavoro e la sussistenza di un intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 2148 del 27 gennaio 2017).

Sul datore di lavoro pesa, invece, la prova di aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica del dipendente.

Straining, il mobbing soft

E' riconosciuto dall'orientamento giurisprudenziale – da ultimo Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 3291 del 19 febbraio 2016 - il cosiddetto “straining” sul posto di lavoro.

Lo straining è spiegato dalla scienza medica come la forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, le quali, ancorché finalisticamente non accumunate, possono risultare, se esaminate separatamente e distintamente, lesive dei fondamentali diritti del lavoratore, costituzionalmente tutelati.

Si tratta di una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un'azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante.

La vittima è in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua lo straining (strainer), che può anche non essere il datore di lavoro.

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