Detrazioni per carichi di famiglia a soggetti residenti all’estero

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L’INPS, con messaggio n. 3597 del 26 marzo 2014, ha evidenziato che – grazie all’art. 9, comma 15-quater, della Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 - i residenti all’estero hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia anche per l’anno 2014, alle seguenti condizioni:

- che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo annuo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;

- che non godano, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Nello stesso messaggio l’Istituto rammenta che, non sussistendo l’obbligo annuale di comunicazione, la domanda per l’attribuzione delle detrazioni deve essere rinnovata solo qualora intervenga una variazione, secondo le indicazioni fornite con messaggio n. 24089 del 31/10/2008, utilizzando i nuovi modelli che saranno resi disponibili a breve.
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