Dichiarazione IVA 2024: principali novità del modello

Pubblicato il



Dichiarazione IVA 2024: principali novità del modello

Con la pubblicazione del provvedimento n. 8230 del 15 gennaio 2024 sono stati approvati in via definitiva il modello e le istruzioni della dichiarazione Iva 2024 (relativa all'anno d’imposta 2023). Il provvedimento è stato emanato in base alle disposizioni dell’articolo 8 del DPR n. 322/1998 al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello dichiarativo alla vigente normativa; inoltre, è stata resa disponibile una versione “semplificata” del modello (Iva base/2024) da utilizzare in alternativa al modello ordinario.

Diverse le novità previste dalla modulistica. Di particolare interesse l’abolizione del quadro VB del modello dichiarativo, nel quale i soggetti passivi che utilizzavano solo mezzi di pagamento tracciabili, al fine di ridurre al 50% le sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del DLgs. n. 471/97, erano tenuti a indicare i dati dei rapporti con gli istituti finanziari. La disposizione agevolativa è stata, infatti, modificata dal DLgs. n. 1/2024 (cd. decreto “adempimenti) il quale, ha eliminato l’obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti finanziari, sia nella dichiarazione Iva che nel modello redditi, già a decorrere dal periodo d’imposta 2023. Ulteriore novità concerne l’eliminazione del quadro CS, utilizzato lo scorso anno per consentire il versamento del contributo straordinario contro il “caro bollette” e assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.

Ma procediamo con ordine alla individuazione delle modifiche apportate al modello dichiarativo.

Disposizioni generali

In base all’articolo 8 del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni, anche quest’anno la dichiarazione IVA va presentata nei consueti termini. Relativamente all’anno d’imposta 2023, infatti, il modello Iva 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024. Si ricorda che qualora si intenda comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva di ottobre - dicembre 2023 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2023 (soggetti trimestrali) con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP occorrerà anticipare la presentazione del modello dichiarativo al 29 febbraio 2024.

Come chiarito anche dalle istruzioni al modello, nel caso in cui il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio (e, quindi, dal 1° marzo 2024).

Resta fermo, poi, il termine del 16 marzo (che quest’anno slitta al 18 marzo) per il versamento del saldo Iva risultante dal modello dichiarativo, sempreché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10).

I contribuenti, tuttavia, possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare l’importo dovuto. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via. Il versamento, poi, può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte.

Riepilogando, quindi, il soggetto Iva può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo (che quest’anno slitta al 18 marzo) oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;

ATTENZIONE: Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997 dal  D.Lgs. n.1/2024, il termine ultimo per completare la rateizzazione è stato differito dal 30.11 al 16.12. Conseguentemente, il contribuente può rateizzare il saldo Iva in un numero massimo di 10 rate (in luogo delle precedenti 9). Le nuove disposizioni, infatti, si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, ossia  per i soggetti con periodo d’imposta “solari”, dai versamenti da effettuare nel 2024.Tali regole sono, quindi, già applicabili alla rateizzazione del versamento del saldo Iva 2023, in scadenza il 18 marzo 2024.

  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Un discorso a parte, infine, meritano gli aspetti concernenti l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale. Come noto, la compensazione in F24 del credito Iva annuale di importo superiore 5.000 euro può essere effettuata a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale e richiede l’apposizione del visto di conformità.

Diversamente, l’utilizzo di un credito Iva di importo inferiore ai 5.000 euro può essere liberamente utilizzato in compensazione già a partire dal 01.01.2024.

ATTENZIONE: Il credito Iva 2022 “residuo”, risultante dal modello Iva 2023 può essere utilizzato in compensazione nel corso del 2024 (codice tributo 6099 anno 2022) fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2024 (è solo da tale momento che il credito Iva viene “rigenerato”, andandosi a sommare al credito maturato nel 2023).

La re-immissione del credito residuo dell’anno precedente nell’anno successivo:

  • è obbligatoria dal momento in cui viene presentata la dichiarazione per l’anno successivo: il credito residuo 2022 rientra nel modello IVA 2024 e contribuirà a determinare il credito annuale Iva 2023 soggetto al monitoraggio di competenza del 2023;
  • comporta, fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2024, che il contribuente mantiene la “vecchia” compensazione (codice tributo 6099 anno 2022), essendo soggetto al monitoraggio di competenza del 2022.

Si rammenta, da ultimo, che per i soggetti che applicano gli ISA e conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a quello individuato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (ossia almeno pari a 8 per il 2022 oppure a 8,5 quale media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022) è previsto:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità nel caso si intenda effettuare la compensazione “orizzontale” di crediti Iva 2023 per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia nel caso si intenda richiedere il rimborso di un importo non superiore a 50.000 euro annui.

NOTA BENE: Nell’ambito della circolare n. 17/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno”. Di fatto, quindi, il limite di 50.000 euro rileva cumulativamente (credito IVA 2023 e crediti IVA trimestrali 2024).

Se il raggiungimento del livello di affidabilità richiesto per il regime ISA premiale è l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento del beneficio.

Quindi, la compensazione di crediti IVA in misura superiore a 5.000 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il visto di conformità comporta, nei confronti del contribuente, l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione) oltre al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati.

ATTENZIONE: Con l’articolo 14 del Dlgs. n. 1/2024 (decreto cd. Adempimenti”), per i soggetti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale (Isa):

  • passa da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito Iva. I medesimi soggetti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva di importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • passa da 20.000 a 50.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l’utilizzo in compensazione dei crediti da imposte dirette e Irap.

Tuttavia, il suddetto maggior limite (70.000 euro) non è stato "recepito" nel nuovo modello in quanto per il credito IVA 2023 il limite (€ 50.000) resta "ancorato" a quanto disposto dal Provvedimento 27.4.2023.

Compilazione del modello – Novità dei quadri

Quadro VA

Il primo quadro oggetto di intervento è  il “VA”. Si tratta del quadro in cui vanno riportate le informazioni “generali” relative all’attività esercitata dal contribuente. Questo è suddiviso in due “sezioni”:

  • “dati analitici generali”: che contiene alcuni dati analitici riguardanti l’attività o le attività gestite con autonoma contabilità ai sensi dell’articolo 36 del DPR 633/1972;
  • “dati riepilogativi relativi a tutte le attività”: che riepiloga le attività svolte da ogni soggetto.

Nel caso (frequente) di contribuente che esercita un’unica attività, e in assenza di trasformazioni sostanziali soggettive, le due sezioni devono essere compilate sull’unico modulo.  Se il contribuente, invece, esercita più attività con contabilità “separate” oppure se nell’anno d’imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive (successione ereditaria, conferimento d’azienda, ecc.), devono essere presentati tanti moduli e compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione, ecc., mentre la sezione 2 deve essere compilata una sola volta per ciascun soggetto indicandovi il riepilogo dei dati.

Ciò premesso, come previsto dalle istruzioni al modello, il rigo VA10 deve essere compilato dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta 2023, agli effetti dell’IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali   Nello specifico, i codici da utilizzare per gli eventi eccezionali sono i seguenti:

Codice

Descrizione

1

Vittime di richieste estorsive e dell’usura

Soggetti che, esercitando un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono in Italia un danno a beni mobili / immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l’art. 20, comma 2, legge n. 44/1999, ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2

Soggetti che al 26 novembre 2022 avevano la residenza ovvero la sede legale / operativa nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno

Per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dei summenzionati comuni, l’articolo 1 del DL 186/2022, ha sospeso i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari scadenti dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;

3

Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 del D.L. 61/2023 convertito, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l’articolo 1, commi da 1 a 6, del citato decreto ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

 Sono sospesi, altresì, i termini degli adempimenti di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nel citato allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

4-Novità

Soggetti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi il 2 novembre 2023

Per i soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato indicati nell’allegato ‘A’ del D.L. 145/2023 convertito, colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi il 2 novembre 2023, l’articolo 21-bis del citato decreto ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023;

99

Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

Eliminato, poi, il rigo VA16 riservato ai soggetti che, essendone legittimati, avevano fruito della “sospensione” dei versamenti prevista seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Quadro VB

In attuazione delle disposizioni contenute nella Riforma fiscale, con l’articolo 15 del Dlgs. n. 1/2024 (decreto cd. “Adempimenti”) è stata disposta l’eliminazione dell’obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti finanziari, sia nella dichiarazione Iva che nel modello redditi, già a decorrere dal periodo d’imposta 2023. Conseguentemente, nel modello Iva 2024 è stato abolito il quadro VB nel quale i soggetti passivi provvedevano all'indicazione degli estremi identificavi dei rapporti finanziari al fine di ridurre al 50% le sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del DLgs. n. 471/97, avendo utilizzato "per tutte le operazioni attive / passive esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante".

Quadro VE

Nel quadro VE, dedicato alla indicazione delle operazioni effettuate all’interno dello Stato, quelle intracomunitarie, le esportazioni verso paesi fuori del territorio dell’Unione Europea e le operazioni non soggette per le quali è stata emessa la relativa fattura, relativamente alle percentuali di compensazione - a seguito del mancato rinnovo della misura del 9,5% per gli animali vivi della specie suina e bovina – tornano applicabili, nel 2023, le percentuali fissate in via ordinaria, ossia:

  • il 7%, per le cessioni di animali vivi specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (DM 30/12/97);
  • il 7,3%, per le cessioni di animali vivi della specie suina (DM 23/12/2005).

Conseguentemente, nella sezione 1 del quadro VE è stato aggiunto il rigo VE4, relativo alle operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, e sono stati rinumerati i righi successivi, nonché è stata eliminata la percentuale di compensazione del 9,5%.

Quadro VF

Le modifiche riscontrate nel quadro VE relativamente alle percentuali di compensazione sono state apportate anche nella Sezione 1 e 3-B del quadro VF. Nello specifico, nella sezione 1 del quadro VF è stato aggiunto il rigo VF5 riferito alla percentuale di compensazione del 7%, provvedendo a rinumerare i righi successivi, ed è stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale del 9,5%. Analoghe modifiche sono state apportate alla sezione 3-B con riguardo al rigo VF42.

Nel rigo VF34, relativo al calcolo del pro-rata di detraibilità, è poi stato eliminato il campo 9 riservato alle operazioni di cui all’art. 1 commi 452-453 della L. 178/2020, ossia: le cessioni della strumentazione per diagnostica covid-19 e prestazioni di servizi strettamente connesse nonché le cessioni di vaccini contro il covid-19 e prestazioni strettamente connesse. Si tratta di operazioni che, sino al 31 dicembre 2022, sono state considerate esenti IVA con diritto alla detrazione dell’imposta assolta.

Quadro VL

A rigo VL8 è stato inserito il nuovo campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata. Il nuovo campo 3 rappresenta un "di cui" dell'ammontare del credito da indicare a campo 1.

Quadro VO - Opzioni

Nel quadro VO del modello Iva, dedicato alla comunicazione delle opzioni e revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette, viene prevista una modificata la struttura del rigo VO36. In particolare, nella sezione 3 del rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività “oleoturistica”, è stata introdotta la casella 2 “revoca” per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.

Quadro CS

E’ stato eliminato il quadro CS inserito lo scorso anno per consentire ai soggetti passivi tenuti al versamento del contributo straordinario, cd. "extraprofitti", previsto dall'art. 37, DL n. 21/2022, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

 

Quadro Normativo

AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO N. 8230 DEL 15 GENNAIO 2024;

AGENZIA DELLE ENTRATE – ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODELLO IVA 2024;

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito