Difesa piena per l’assente

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Con l’ordinanza n. 12630 del 28 maggio 2009, la Cassazione ha fatto proprie le conclusioni elaborate dalla stessa Corte in altra recente sentenza – la n. 2816/2008 – e ha ribadito che se il contribuente non si presenta all’appuntamento con il funzionario del Fisco per discutere in contraddittorio un accertamento sul suo reddito, potrà comunque in sede contenziosa svolgere le opportune difese e fornire le prove del caso. Infatti, se il contribuente non si presenta all’appuntamento fissato dall’ufficio per il contraddittorio, da una parte l’Amministrazione finanziaria può emanare un avviso di accertamento presuntivo di maggior reddito, ma dall’altra il contribuente conserva il diritto di provare il minor reddito in sede contenziosa.
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