Digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator: nuove domande

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Digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator: nuove domande

Nuova finestra temporale per l'agevolazione risevata alle agenzie di viaggio e tour operator che investono nella digitalizzazione - articolo 4, D.L. n. 152/2021: il ministero del Turismo ha fissato i termini per la presentazione delle richieste di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Si parte dalle ore 12 del 30 settembre 2022 per finire alle ore 17 del 30 settembre 2025.

La nuova possibilità è stata offerta in considerazione del fatto che le domande di contributo presentate erano inferiori alle risorse riservate alla misura. Pertanto il Mit, di concerto con il Mef, ha emanato il decreto 10 agosto 2022 che, modificando il decreto del 29 dicembre 2021, ha avviato una nuova procedura al fine di poter presentare altre domande aventi per oggetto ulteriori interventi di digitalizzazione.

Nuove domande di digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator

Dunque, l’Avviso pubblico n. 12031 del 21/09/2022 del MiT dà la possibilità di presentare richieste di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta in parola - esclusivamente tramite Pec - a partire dalle ore 12 del 30 settembre 2022 e fino alle ore 17 del 30 settembre 2025.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivoin relazione al medesimo intervento di cui all’articolo 4, fermi restando i limiti e le condizioni stabilite dall’articolo 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.

Inoltre, nella nuova richiesta del contributo dovrà essere indicata l’eventuale attribuzione di un precedente credito d’imposta ricevuto in seguito alla precedente procedura.

Infine, un aggiornamento riguarda anche la cessione del credito, a seguito delle novità apportate in materia: infatti, la cessione può avvenire solo per intero e una sola volta, tranne nel caso di in cui sia diretta a banche e intermediari finanziari, verso i quali sono possibili salva due ulteriori cessioni.

Modalità per l'accesso alla piattaforma online

Un ulteriorie avviso - n. 11677 del 14 settembre 2022 - ha definito le modalità applicative ai fini del nuovo accesso alla piattaforma online per beneficiare del credito d’imposta, disponendo che:

  • dalle ore 12:00 del 05 ottobre 2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica;
  • dalle ore 12:00 del 12 ottobre 2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.

Bonus digitalizzazione agenzie viaggi e tour operator

Gli interessati devono essere iscritti al registro delle imprese con sede operativa attiva sul territorio italiano, e devono avere uno o più codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12. Inoltre, è richiesto il possesso di un Durc regolare, di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e di non essere in stato di fallimento o di liquidazione, anche volontaria.

Chi ne avrà diritto potrà accedere ad un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per investimenti ed attività di sviluppo digitale (art. 9, commi 2 e 2-bis, del D.L. 83/2014), fino all'importo massimo complessivo di 25.000 euro.

Tra le spese ammissibili si evidenzia: acquisto di pc, software, piattaforme informatiche, banche dati per la gestione della clientela, prenotazione, acquisto o vendita on line di pernottamenti e pacchetti turistici.

Chi accede al tax credit dovrà dimostrare l'effettività del sostenimento delle spese con apposita attestazione a firma del presidente del collegio sindacale, oppure di un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o di un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure del responsabile del centro di assistenza fiscale.

N.B. I requisiti richiesti devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino ai 5 anni successivi alla concessione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio ed il recupero degli incentivi erogati.

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