Disoccupazione speciale edile cumulabile con lo svolgimento del lavoro autonomo

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A seguito di quesiti formulati dalle sedi INPS e da utenti, l’Istituto - con messaggio n. 501 del 21 gennaio 2015 - ha formulato alcune considerazioni in merito alla compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione dei trattamenti speciali edili di cui alle Leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994.

Con circolare n. 67/2011, l’INPS ricorda di aver precisato che la percezione dell’indennità di mobilità è compatibile con il lavoro autonomo, se il reddito che deriva dallo svolgimento di quest’ultimo non supera il reddito minimo escluso da imposizione fiscale, reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato (pari ad euro 4.800 per lavoro autonomo, euro 8.000 per attività di collaborazione coordinata e continuativa).

Il fatto che anche per quanto riguarda i trattamenti speciali edili di cui alle Leggi n. 223/1991 e n. 45/1994, il legislatore non abbia previsto come causa di decadenza lo svolgimento del lavoro autonomo, ed anzi abbia riconosciuto la corresponsione anticipata del trattamento in un'unica soluzione per intraprendere lo svolgimento di attività autonoma, unitamente all’evoluzione normativa dettata per l’indennità di disoccupazione ASpI, in materia di compatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma (art. 2, comma 17, Legge n. 92/2012), ha consentito, quindi, all’Istituto di poter affermare che anche i trattamenti di disoccupazione edile citati sono compatibili e cumulabili con lo svolgimento di lavoro autonomo, nel rispetto dei limiti indicati nella Circolare INPS n. 67 del 2011.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 38 - In breve - Disoccupazione e lavoro autonomo - (Ar.Ro.)

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