Distrazione di rami d'azienda? No all'aggravante se l'atto di cessione è unico

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Distrazione di rami d'azienda? No all'aggravante se l'atto di cessione è unico

Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di rami d'azienda: no all'applicazione dell'aggravante delle plurime condotte distrattive se il fatto contestato è avvenuto con un unico atto di cessione che configuri, di fatto, un'unica condotta.

E' quanto ammesso dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 36726 del 28 settembre 2022, pronunciata in accoglimento del ricorso promosso da un imputato a cui erano state contestate una pluralità di condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 

L'uomo, nella sua qualità di amministratore di una Srl dichiarata fallita, era stato ritenuto responsabile per avere distratto due rami d'azienda, cedendoli simulatamente a titolo oneroso, in prossimità della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, a una società avente il "medesimo oggetto sociale della società fallita, operante nel medesimo opificio industriale, con i medesimi dipendenti e i medesimi beni strumentali e con rapporti commerciali con i medesimi clienti e fornitori".

Allo stesso era stata applicata l'aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, Legge fallimentare, essendogli state contestate più condotte distrattive. 

Valutazione, questa, non ritenuta corretta dalla Suprema corte, secondo la quale, sebbene i rami di azienda ceduti erano stati due, le condotte non avevano avuto ad oggetto due distinti complessi di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.

Nella specie, non vi era autonomia funzionale tra i rami di azienda ceduti, non avendo ognuno di essi capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi organizzativi.

Se, dunque, non erano beni autonomi per scelta del disponente e perché oggettivamente finalizzati allo svolgimento di attività imprenditoriali collegate, era erroneo che i giudici di merito avessero valutato le condotte come autonome distrazioni, perché esse non avevano ad oggetto "complessi di beni" diversi.

Difatti, solo nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dal menzionato art. 219, disposizione che - ha sottolineato, pertanto, la Corte - "non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen." 

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