Utili extracontabili. Presunzione di distribuzione ai soci vinta se c'è conflitto

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Utili extracontabili. Presunzione di distribuzione ai soci vinta se c'è conflitto

Sì alla presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati nelle società a ristretta base societaria pur restando salva la facoltà del socio di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

E’ sulla scorta di questo assunto che la Corte di cassazione ha confermato una decisione con cui la CTR aveva accolto l’appello di un contribuente, socio al 50% di una Srl, raggiunto da un avviso di accertamento del Fisco.

L’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il maggiore reddito della società, con conseguente recupero di Ires, Iva e Irap, imputando la ripresa fiscale anche al predetto socio, in considerazione della ristretta base societaria che caratterizzava la compagine.

Questi si era rivolto, invano, alla Ctp e, quindi, alla Commissione tributaria regionale dove aveva ottenuto sentenza favorevole: secondo i giudici di secondo grado, il contribuente aveva fornito la prova contraria alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati in proporzione alle quote di partecipazione sociale.

L’Amministrazione finanziaria aveva adito la Suprema corte, ritenendo che la CTR avesse errato nel ritenere provata l’estraneità del socio alla conduzione e al controllo della gestione societaria dalla semplice inimicizia intervenuta tra i due soci e dall’interruzione dei rapporti tra il socio amministratore e il commercialista della Srl.

Motivo, questo, giudicato infondato dalla Sesta sezione civile della Cassazione, pronunciatasi, nella vicenda in esame, con ordinanza n. 29794 del 25 ottobre 2021.

Controllo su gestione impedito da conflitto e mancanza di contatti con l'amministratore 

Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale aveva fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia mentre la censura mossa dall’Agenzia si risolveva, in realtà, in una mera critica circa l’apprezzamento degli elementi indiziari utilizzati dalla CTR per ritenere esclusa la gestione della società da parte del ricorrente.

La CTR aveva accertato, in punto di fatto:

  • che i rapporti tra il contribuente e il socio amministratore si erano profondamente deteriorati tanto che tra gli stessi erano insorte liti giudiziarie civili e procedimenti penali;
  • che il socio amministratore aveva revocato l’incarico al commercialista di fiducia della società.

Alla luce di questi elementi, i giudici di secondo grado avevano desunto, con ragionamento logico deduttivo fondato sui dati della comune esperienza, che il socio non aveva potuto effettuare controlli sull’attività gestoria dell’amministratore, in considerazione dell’assenza di contatti con quest'ultimo e visti i rapporti altamente conflittuali tra di loro intercorrenti, e non era stato neanche in grado di venire a conoscenza dell’andamento e delle dinamiche attraverso il commercialista di fiducia a cui era stato revocato l'incarico professionale.

Solo il socio amministratore, ciò posto, era da ritenere responsabile dell’acquisizione degli utili in nero.

Nella decisione, la Corte di cassazione ha ricordato che l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione, salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione ma siano stati, invece, accantonati dalla società ovvero reinvestiti.

Oltre a tale principio, più volte ribadito, i giudici di legittimità hanno anche precisato che la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati può essere vinta dal contribuente che dimostri la propria estraneità alla gestione e alla conduzione societaria.

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