Ditte individuali senza Pec: iscrizione respinta dopo 45 giorni

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Sulla base del principio per cui non vi può essere differenza nell'applicare le norme in materia di Pec tra società ed imprese individuali, Unioncamere, con nota del 2 luglio 2013 (ripresa dagli organi di stampa ma non disponibile in forma documentale), afferma che non si applicano le sanzioni, ex articolo 2630 del codice civile, alle imprese individuali che hanno omesso di comunicare entro il 30 giugno 2013 (slittato al 1° luglio) il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).

Gli uffici del registro delle imprese, verificata tale mancanza, devono sospendere la domanda di iscrizione – se si tratta di nuova impresa – e la domanda di variazione – se trattasi di imprese già iscritte. Trascorsi 45 giorni, per le ditte individuali, senza che sia stata effettuata la dovuta comunicazione della Pec, la domanda di iscrizione si intende respinta, mentre le variazioni richieste si intendono come non comunicate.

Ciò in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 212/2012.
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